De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008, ha abrogato l'art, 37, co. 33-37 ter dellalegge finanziaria 2007(legge 296/200....
l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Indebito utilizzo crediti - 16/05/2009

Le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali.

Sanzioni amministrative

L'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Nel caso in cui i crediti inesistenti utilizzati in compensazione siano di importo superiore a 50.000 € per ciascun anno solare si applica la sanzione nella misura massima del 200%.

Tuttavia, al riguardo si precisa che:

  • le nuove sanzioni di carattere generale (ossia per le compensazioni indebite di importo inferiore a 50.000 €) si applicano a decorrere dal 29/11/2008, data di entrata in vigore del D.L. 185/2008
  • la sanzione massima (legata all'indebito utilizzo dei crediti inesistenti in compensazione per importi superiori a 50.000 € per anno solare) si applica per le violazioni commesse a decorrere dal 11/02/2009, data di entrata in vigore della Legge 2/2009. 

La predetta sanzione non si applica in caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso. In tal caso come chiarito dalla Risoluzione n.452/E del 27/11/2008 emanata dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione per omesso versamento di imposte di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo indebitamente compensato corrispondente all'omesso versamento.

La sanzione non si applica neppure nel caso di utilizzo di crediti esistenti da indicare nel Quadro RU del Mod. Unico per importi superiori a 250.000 € (limite previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n.244 del 24.12.2007); anche in tal caso trova applicazione la sanzione per omesso versamento (30% dell'importo compensato in eccedenza).

Sanzioni penali

A decorrere dal 4 luglio 2006 e' stata introdotta nell'ordinamento penale-tributario il reato di indebita compensazione che si applica a tutti i contribuenti che omettono di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti. Per questo reato si applica la pena prevista dall'art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 che recita: "e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti , per un ammontare superiore a 50.000 €, per ciascun periodo d'imposta".

Il reato si concretizza con l'utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 € per ciascun periodo d'imposta.