De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008, ha abrogato l'art, 37, co. 33-37 ter dellalegge finanziaria 2007(legge 296/200....
l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Rateizzazione avvisi bonari - 17/05/2009

L'art. 1, comma 144, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzazione.

Per somme dovute a seguito di avviso bonario si intendono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del TUIR (dpr 600/1973); la possibilita' di "pagare a rate" il debito verso il fisco vale per le comunicazioni di irregolarita' (avvisi bonari) relative ai controlli automizzati operati sul Modello Unico 2007 per il periodo di imposta 2006.

Il numero delle rate consentito varia in funzione degli importi da versare all'Erario:

  • per importi superiori a 2.000 € e fino a 5.000 € il numero massimo di rate e' fissato in 6 con cadenza trimestrale;
  • per importi superiori a 5.000,01 € e fino a 50.000 € possono essere versate fino a 20 rate trimestrali;
  • per importi superiori a 50.000, 01 possono essere versate fino a 20 rate trimestrali ma in aggiunta occorre prestare in favore dell'Erario delle garanzie (fidejussione) entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

Per importi inferiori a 5.000 € la rateizzazione va chiesta all'Agenzia delle Entrate, mentre per importi superiori a 5.000 € la rateizzazione non deve essere chiesta ma il contribuente puo' scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarita'.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo calcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di elaborazione dell'avviso bonario (riportata solitamente sulla prima pagina dell'avviso stesso).

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24, indicando nella sezione Erario:

  • il codice tributo 9001 per l'importo del debito tributario rateizzato
  • il codice tributo 9002 per i relativi interessi

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate per facilitare il calcolo degli interessi e delle rate ha messo a disposizione dei contribuenti un software liberamente utilizzabile che genera in automatico gli F24 per il pagamento delle somme dovute alle singole scadenze.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni piene; la cartella esattoriale conseguente non potra' essere oggetto di rateizzazione.