De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008, ha abrogato l'art, 37, co. 33-37 ter dellalegge finanziaria 2007(legge 296/200....
l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Reverse charge in edilizia - 17/05/2009

L'art. 1, comma 44, Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Il meccanismo del reverse charge e' la procedura che prevede che l'IVA sia assolta dal soggetto che riceve la fattura anziche' dal soggetto che la emette; tale meccanismo prevede, pertanto, che il subappaltatore emetta nei confronti dell'appaltatore una fattura senza addebito dell'IVA relativa, in quanto l'imposta e' assolta da quest'ultimo. In particolare, il subappaltatore che emette la fattura indichera' in essa la seguente dicitura: "fattura ad aliquota IVA 0% emessa ai sensi dell'art. 17 comma 5 d.p.r. 633/1972". Il soggetto che riceve la fattura provvedera' all'integrazione della stessa dell'IVA relativa applicando l'aliquota corretta e provvedera' a registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite. In tal modo l'appaltatore diviene il soggetto debitore dell'IVA.

Requisiti per l'applicazione del reverse charge

Gli elementi salienti per individuare i casi cui applicare il reverse charge sono tre:

  • l'individuazione dei soggetti coinvolti; e' necessario che via siano almeno tre soggetti, il committente principale, l'appaltatore e il subappaltatore (oltre eventualmente ad alti subappaltatori);
  • la natura del contratto stipulato tra le parti: e' importante che tanto il rapporto tra il committente principale e l'appaltatore quanto il rapporto tra l'appaltatore e il subappaltatore sia inquadrabile nel contratto di appalto;
  • il settore di appartenenza: le attivita' oggetto di contratto di appalto e subappalto devono riferirsi all'edilizia. Al riguarda l'Agenzia delle Entrate si e' pronunciata piu' volte chiarendo che occorre fare riferimento ai codici ATECOFIN, per cui solo le imprese che hanno un codice attivita' rientrante tra quelli appartenenti al settore delle costruzioni sono soggette al reverse charge ricorrendone gli altri presupposti.

Il reverse charge si applica alle prestazioni rese dal subappaltatore all'appaltatore principale nonche' alle prestazioni rese da un subappaltatore ad un altro subappaltatore (subappalto a cascata).

Nel caso in cui per la realizzazione di un'opera l'appaltatore si rivolge separatamente a due soggetti, uno che fornisce i materiali e l'altro che esegue la posa in opera il reverse charge si applica soltanto tra chi esegue l'opera (ossia chi esegue la posa in opera) e l'appaltatore principale; chi ha fornito solo i materiali esegue, infatti, una vendita e, pertanto, emette fattura con assoggettamento ad IVA.