De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008, ha abrogato l'art, 37, co. 33-37 ter dellalegge finanziaria 2007(legge 296/200....
l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Reverse charge in edilizia: sanzioni - 17/05/2009

Al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi:

Emissione di fattura con IVA anziche' con "reverse charge"

In tale ipotesi la sanzione varia in funzione del fatto che il subappaltatore versi la relativa imposta (quindoi l'errore diverrebbe solo formale), oppure, non versi l'IVA indicata in fattura.

Nel primo caso la sanzione e' pari al 3% dell'IVA con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Nel secondo caso (IVA erroneamente indicata in fattura, incassata e non versata all'Erario dal subappaltatore), invece, si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 258 €; in tal caso, l'appaltatore e' solidalmente responsabile non solo per la sanzione ma anche per l'imposta non versata dal subappaltatore.

Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, l'appaltatore che ha ricevuto una fattura irregolare puo':

  • non esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente addebitata dal subappaltatore;
  • emettere un documento integrativo con indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e della relativa imposta, registrando lo stesso sia nel registro delle fatture di acquisto che nel registro delle vendite;
  • liquidare l'imposta nei modi ordinari;
  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente il documento integrativo in duplice esemplare entro trenta giorni dalla registrazione.

Emissione di fattura con "reverse charge" anziche' con IVA

In tal caso, presumendo che l'appaltatore assolva l'IVA sulla fattura ricevuta con inversione contabile, la sanzione e' del 3%con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore intende regolarizzare l'operazione deve:

  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente, entro 30 giorni dalla registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare;
  • versare la relativa imposta a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 9399;
  • esercitare il diritto a detrarre l'IVA.