De Mattia & Palma Commercialisti - News
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a partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non....
IVA per cassa - 29/12/2008
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Acconto IVA 2008 - 19/12/2008
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Reverse charge in edilizia: sanzioni - 17/05/2009

Al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi:

Emissione di fattura con IVA anziche' con "reverse charge"

In tale ipotesi la sanzione varia in funzione del fatto che il subappaltatore versi la relativa imposta (quindoi l'errore diverrebbe solo formale), oppure, non versi l'IVA indicata in fattura.

Nel primo caso la sanzione e' pari al 3% dell'IVA con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Nel secondo caso (IVA erroneamente indicata in fattura, incassata e non versata all'Erario dal subappaltatore), invece, si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 258 €; in tal caso, l'appaltatore e' solidalmente responsabile non solo per la sanzione ma anche per l'imposta non versata dal subappaltatore.

Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, l'appaltatore che ha ricevuto una fattura irregolare puo':

  • non esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente addebitata dal subappaltatore;
  • emettere un documento integrativo con indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e della relativa imposta, registrando lo stesso sia nel registro delle fatture di acquisto che nel registro delle vendite;
  • liquidare l'imposta nei modi ordinari;
  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente il documento integrativo in duplice esemplare entro trenta giorni dalla registrazione.

Emissione di fattura con "reverse charge" anziche' con IVA

In tal caso, presumendo che l'appaltatore assolva l'IVA sulla fattura ricevuta con inversione contabile, la sanzione e' del 3%con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore intende regolarizzare l'operazione deve:

  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente, entro 30 giorni dalla registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare;
  • versare la relativa imposta a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 9399;
  • esercitare il diritto a detrarre l'IVA.