De Mattia & Palma Commercialisti - News
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Fattura elettronica - 14/02/2009
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Acquisti Intracomunitari - 03/07/2009

L'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato italiano da altro Stato membro L'acquisto intracomunitario è curato dal cedente o dal cessionario definiti entrambi soggetti passivi, ovvero " di terzi per loro conto".

PRESUPPOSTI PER LA CONFIGURAZIONE DI UN ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

L'art. 38, co. 1 e 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 conv. modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427 fissa i presupposti soggettivi e oggettivi che debbono sussistere contemporaneamente per l'esistenza di un acquisto intracomunitario. Se manca uno di questi presupposti l'operazione si considera soggetta alla disciplina interna del Paese di origine dei beni. Per esempio la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13/E in ambito di acquisto  di software intracomunitario, ha chiarito che: 

- costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione di supporti (dischi, cassette ed altro) relativi a software standardizzati; 

- la fornitura di software per via telematica costituisce invece una prestazione di servizio; 

- la fornitura di software personalizzato è una prestazione di servizio.Tali prestazioni, rientrando tra quelle previste dall'art. 7, co. 4, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette ad Iva nel Paese del committente.

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTO D'APPALTO

La C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E ha fornito alcuni importanti chiarimenti per quanto concerne il contratto d'appalto intracomunitario: esso non va sempre considerato un acquisto intracomunitario. 

OBBLIGHI DEL CESSIONARIO

L'Iva afferente gli acquisti intracomunitari è dovuta dal soggetto acquirente, cui fanno carico ulteriori adempimenti:

1) comunicazione del numero identificativo UE; 

2) integrazione della fattura;

3) registrazione della fattura;

4) compilazione del Modello Intrastat. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO UE

Prima di effettuare l'acquisto, occorre comunicare al cedente il proprio numero identificativo. Secondo la direttiva comunitaria il numero di identificazione è costituito dal numero di partita Iva attribuito all'Amministrazione finanziaria di appartenenza, preceduto da un prefisso che riconosce lo Stato membro di identificazione attinto dai codici Iso degli Stati appartenenti alla Comunità. Il numero è costituito da due lettere (IT per l'Italia) e da un codice (in Italia il numero di partita Iva) la cui lunghezza è variabile da otto a dodici posizioni. 

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA

L' art. 46, D.L. 331/1993 prevede che la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata ed integrata dal cessionario o committente, con l'indicazione del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, nonchè dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota  dei beni acquistati. La disposizione si applica anche nelle fatture relative alle prestazioni di cui all'art. 40, co. 4-bis, 5, 6 e 8, D.L. 331/1993 rese da operatori comunitari nei confronti di soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Il cessionario o committente che non abbia ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il mese seguente in un unico esemplare, la fattura relativa alle operazioni con l'indicazione anche del numero di identificazione Iva attrbuito al cedente o prestatore dello stato membro di appartenenza.

REGISTRAZIONE DELLA FATTURA

Le fatture intracomunitarie di acquisto devono essere annotate nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 che provvedono ad annotare l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 633/1972, possono utilizzare il medesimo registro anche per l'annotazione delle fatture relative ad eventuali acquisti intracomunitari di beni e servizi. Gli acquisti intracomunitari annotati nei registri di cui gli artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972, non concorrono nè alla formazione del volume d'affari ai fini Iva nè alla determinazione dello status di esportatore abituale e del plafond utilizzabile per effettuare acquisti di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta e nemmeno alla determinazione del pro-ratadi detraibilità, nel caso di effettuazione di operazioni esenti. Il Ministero delle Finanze con R.M. 8 settembre 1999, n. 144/E consente la tenuta di un unico registro sezionale per gli acquisti intracomunitari, con unica numerazione progressiva delle relative fatture, in sostituzione della duplice annotazione nei registri di cui gli artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972, a condizione che in tale registro vengano annotate esclusivamente le fatture di acquisto intracomunitarie. La tenuta del registro sezionale comporta inoltre l'annotazione, nel registro ripilogativo Iva, degli importi dei corrispettivi e dell'imposta relativi agli acquisti intracomunitari registrati nel periodo di riferimento. I contribuenti minimi di cui all'art . 1, co. da 96 a 117, L.244/2007 non hanno diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, anche intracomunitari. Questi soggetti sono tenuti ad integrare le fatture di acquisto intracomunitario e a versare l'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 

INTRASTAT

I Modelli Intrastat per gli acquisti intracomunitari devono essere presentati con la seguente cadenza: 

- mensile: per i soggetti che nell'anno precedente hanno effettuato acquisti per un ammontare complessivo superiore ad € 180.000; 

- annuale: per i restanti soggetti.

In caso di superamento della soglia di acquisti di € 180.000 nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia  è stata superata. Il soggetto obbligato è tenuto alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti contestualmente al primo elenco presentato con la nuova tempistica. I termini di presentazione sono riportati così:

- mensili: entro il 20 del mese successivo (fatta eccezione per gli elenchi relativi al mese di luglio che possono essere presentati entro il 6 settembre);

- annuali: entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

Gli elenchi vanno presentati presso gli Uffici doganali abilitati, cioè presso tutte le circoscrizioni doganali ed alcuni Uffici doganali distaccati. La presentazione può avvenire a mano, per raccomandata, su supporto magnetico oppure in via elettronica attraverso il sistema Edi dopo aver stipulato apposita convenzione con il Dipartimento doganale. Per gli acquisti intracomunitari deve essere compilato il Modello Intra 2 composto da: 

- Intra 2 o frontespizio, in cui vengono riportati i dati identificativi del soggetto che presenta il modello o del delegato, il periodo di riferimento, il totale delle pagine, il numero di righe compilate e l'ammontare delle operazioni indicate; 

- Intra 2-bis, in cui vengono inseriti i dati relativi agli acquisti di beni registrati o soggetti a registrazione nel periodo; 

- Intra 2- ter, dove vengono inserite eventuali rettifiche e le variazioni relative agli acquisti di beni dichiarati negli elenchi precedenti. 

VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE 

In caso di variazioni in aumento e in diminuzione si applica l'art. 26, D.P.R. 633/1972, in quanto nel D.L. 331/1993 non c' è alcuna norma relativa alle variazioni che possono intervenire nelle operazioni intracomunitarie. Per quanto riguarda  le note di variazione relative a operazioni intracomunitarie, bisogna distinguere, prima di tutto, se trattasi di quelle in aumento o in diminuzione. La C.M. 13/E/1994 ha fornito alcune importanti precisazioni per il trattamento delle variazioni.

- Variazioni in aumento: - Integrazione della fattura originaria; - Annotazione con segno positivo nei registri delle vendite e degli acquisti.

- Variazioni in diminuzione: - Annotazioni separate in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti; - la variazione viene rilevata nel Modello  

Intra 2-ter; - tale regolarizzazione si rende applicabile sia nelle ipotesi in cui la variazione dipenda dalla concessione di uno sconto, abbuono, ecc.. sia nelle ipotesi in cui comporta la restituzione dei beni al cedente in altro Stato membro.

Verificandosi una variazione in diminuzione, il contribuente ha la facoltà di ridurre l'imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Se sopravviene l'accordo tra le parti, la variazione non è rilevante ai fini Iva se è decorso un anno dalla data  di effettuazione dell'operazione. La restituzione dei beni al cedente comunitario con trasferimento del bene in altro Stato membro comporta la compilazione del Modello Intra 2-ter ai fini statistici anche se la variazione non ha avuto rilievo fiscale. La C.M. 13/E/1994 afferma che " le suddette rettifiche riducono l'ammontare dell'operazione di acquisto cui si riferiscono se vengono annotate nello stesso mese la cui è annotata l'operazione originaria, diversamente, delle rettifiche si tiene conto in dichiarazione annuale". Le rettifiche relative a più periodi  possono essere indicate nel Modello Intra 2-ter globalmente e con riferimento all'ultimo periodo di acquisto. 

DOCUMENTAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Come si è evidenziato in precedenza, negli acquisti intracomunitari il soggetto italiano deve comunicare al cedente il proprio numero identificativo Ue. Gli acquisti intracomunitari sono documentati da una fattura emessa dal cedente senza applicazione dell'Iva. 

Il cessionario italiano deve integrare la fattura: 

- attribuendovi un numero progressivo; 

- determinando la base imponibile; 

- calcolando l'Iva con l'aliquota propria dei beni acquistati vigente nel proprio Paese e applicandola alla base imponibile precedentemente determinata, ovvero indicando il titolo di non applicabilità dell'Iva. 

L'integrazione della fattura può essere effettuata apponendo sulla stessa un timbro contenente tutti gli elementi necessari:

- numero attribuito;

- data di ricevimento fattura; 

- protocollo Iva acquisti; 

- data di ricevimento merce; 

- data di effettuazione dell'operazione; 

- imponibile.