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Tremonti ter: versione emendata - 26/07/2009

Il Decreto Legge 78/2009 (la cosiddetta Manovra d'Estate) varato dal Governo prevede la possibilita' per le imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 di godere di uno "sconto fiscale" consistente nella detassazione del reddito imponibile pari al 50% del valore degli investimenti in beni strumentali.

In sede di conversione il Decreto Legge ha subito vari emendamenti il più' importante dei quali in materia di Tremonti ter prevede tre importanti precisazioni:

a) i beni acquistati per consentire la detassazione del reddito imponibile devono essere nuovi di fabbrica; 

b) il periodo d'imposta in cui far valere l'agevolazione e' quello in cui e' perfezionato l'investimento;

c) l'agevolazione e' revocata in caso di cessione dei beni.

In merito al primo punto l'emendamento al D.L. 78/2009 fa chiarezza sul fatto che i beni usati non danno diritto all'agevolazione; tale precisazione era doverosa in quanto la prima versione del D.L. 78/2009 non faceva alcun riferimento al requisito della novita' dei beni (si veda anche nostra news del 12 luglio scorso.

In merito al periodo d'imposta in cui far valere l'agevolazione la nuova versione del Decreto Legge 78/2009 in via di approvazione da parte del Legislatore chiarisce che il beneficio riguarda i periodi d'imposta 2009 (per gli investimenti avviati e conclusi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2009) e 2010 (per gli investimenti avviati e conclusi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2010); in pratica rilevano tutti gli investimenti in beni materiali compresi nella divisione 28 della Tabella di classificazione della attivita' ATECO realizzati nel periodo oggetto dell'agevolazione senza far riferimento a medie di investimenti compiuti in periodi di imposta precedenti ne' con riferimento a eventuali cessioni di beni strumentali appartenenti alla stessa categoria. Il 50% di tali investimenti non e' soggetto a tassazione.

In merito, infine, al problema della revoca dell'agevolazione il maxiemendamento al D.L. 78/2009 ha eliminato il riferimento alla revoca in caso di cessione del bene entro un determinato lasso temporale ed ha introdotto quale ipotesi di revoca la cessione ad un soggetto avente stabile organizzazione in un Paese non aderente allo Spazio Economico Europeo.