De Mattia & Palma Commercialisti - News
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il d.lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e con....
a decorrere dal 21.02.1997 (data di entrata in vigore del d.p.r. 695/1996) le imprese indistriali, commerciali e di servizi (relativamente a beni aventi consistenza fisica), in contabilita' ordinaria,....
e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri 27 aprile il decreto del ministero dell'economia che regola il regime dell'iva per cassa, (ossia l'iva viene viene versata con l'f24 solo dopo....
la documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella prodotta con modalita' meccanografiche. l'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione dig....
con l'approvazione della legge n.2 del 28 gennaio 2009 che ha convertito il decreto legge 185/2008 e' stato aggiunto al codice civile l'art 2215-bis relativo alla formazione e tenuta co....
l'agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in societa' costituite da non piu' di sette anni reinvestite entro due ....
l'agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e spiegato la modalita' di fruizione della deduzione irap dalle imposte dirette ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 185/2008. si veda la circolare n. ....
il ministero dell'economia ha emanato il decreto attuativo del regime dell'iva per cassa per la cui completa operativita' bisognera' attendere la pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. i....
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Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009

A partire dalla presentazione del Modello Unico 2009 la dichiarazione IRAP e' presentata in via autonoma.
Il modello IRAP 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR).
Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, le cui regole di determinazione rimangono invariate, il dato a cui fare riferimento è quello riportato nel rigo IR22 - “Totale imposta” - del modello IRAP 2009.
Detto ciò, ai fini del calcolo dell’acconto IRAP occorre distinguere tra:

  • persone fisiche e società di persone;
  • società di capitali ed enti equiparati;

Se il contribuente è soggetto passivo IRAP è tenuto a versare l’acconto per tale imposta, applicando le medesime regole valide per l’IRPEF, facendo riferimento, come accennato, al rigo IR22.

La riduzione dell’acconto al 79% prevista dal D.L. n.168 del 23/11/09, non si applica ai fini del calcolo dell’acconto IRAP.

Per le società di capitali ed enti equiparati, l’acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l’IRES.
In particolare, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.