De Mattia & Palma Commercialisti - News
tutti i soggetti passivi iva, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso emergente dalla dichiarazione annuale devono redigere il mod....
il d.lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e con....
a decorrere dal 21.02.1997 (data di entrata in vigore del d.p.r. 695/1996) le imprese indistriali, commerciali e di servizi (relativamente a beni aventi consistenza fisica), in contabilita' ordinaria,....
e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri 27 aprile il decreto del ministero dell'economia che regola il regime dell'iva per cassa, (ossia l'iva viene viene versata con l'f24 solo dopo....
la documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella prodotta con modalita' meccanografiche. l'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione dig....
con l'approvazione della legge n.2 del 28 gennaio 2009 che ha convertito il decreto legge 185/2008 e' stato aggiunto al codice civile l'art 2215-bis relativo alla formazione e tenuta co....
l'agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in societa' costituite da non piu' di sette anni reinvestite entro due ....
l'agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e spiegato la modalita' di fruizione della deduzione irap dalle imposte dirette ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 185/2008. si veda la circolare n. ....
il ministero dell'economia ha emanato il decreto attuativo del regime dell'iva per cassa per la cui completa operativita' bisognera' attendere la pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. i....
la giunta regionale ha approvato il disciplinare per l'attivazione del bando del "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi", sul quale il consiglio regionale dovr&a....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Credito IVA: chiarimenti Agenzia delle Entrate
Credito IVA: chiarimenti Agenzia delle Entrate - 18/01/2010

Le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del Dl 78/2009,riguaranti l'utilizzo in compensazione con F24 di crediti Iva superiori a 10mila euro, si applicano a partire da quelli maturati nel 2009. Per le eccedenze residue relative ad anni precedenti, anche superiori al limite massimo fissato, quindi, valgono ancora le vecchie regole e, cioè, possono essere utilizzate anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. Riguardo ai crediti trimestrali, quelli del 2009 si possono compensare senza limiti, per quelli del 2010, invece, valgono i nuovi paletti.

Con la Circolare 1/E/2009 arrivano ufficialmente gli attesi chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni del decreto che mirano a contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti Iva inesistenti. In particolare, la norma richiamata stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2010, l’eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) esclusivamente a partire dal 16 giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. 
 
Nell’ipotesi di esistenza di un credito residuo del 2008, la circolare chiarisce che lo stesso potra' sì essere liberamente compensato, ma solo fino a quando il contribuente non presenterà la dichiarazione annuale 2010. In quello stesso momento, l’eccedenza 2008 verra' incorporata nel credito 2009.
 
Il limite di 10mila euro va riferito all’anno di maturazione e alla tipologia del credito (annuale o infrannuale). I contribuenti che, nel 2010, hanno a disposizione sia crediti annuali 2009 sia trimestrali 2010, possono in pratica disporre di due diversi plafond: il primo riguarda l’eccedenza Iva maturata nel 2009 emergente dalla dichiarazione 2010, il secondo è costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza (modello Iva TR) presentata nel 2010.
Per questi ultimi, il rispetto del tetto va verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri. Pertanto, un contribuente con credito di 5mila euro nel primo trimestre 2009 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; se nei tre mesi seguenti matura un ulteriore credito di 8mila euro, ne può utilizzare liberamente in compensazione solo 5mila dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per gli altri 3mila dovrà aspettare il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.
 
Per i crediti trimestrali niente visto
Sempre sul fronte dei crediti Ivainfrannuali, i tecnici delle Entrate precisano che, qualora l’eccedenza compensabile superi la soglia dei 15mila euro, non c’e' l’obbligo del visto di conformità sull’istanza trimestrale, condizione invece indispensabile per i crediti che emergono da dichiarazioni.
 
La dichiarazione Iva corre da sola e abbandona Unico
I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono giocare d’anticipo presentandola in forma autonoma, fuori da Unico, dal primo febbraio al 30 settembre. Pertanto, l’obbligo di “agganciare” la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito. Inoltre, un adempimento in meno per chi presenta la dichiarazione annuale Iva sganciata da Unico entro febbraio: per questi contribuenti scompare l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.
 
Cosa accade quando si compensa un credito maturato da altri
La circolare spiega che, in caso di operazioni straordinarie, i crediti Iva maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore costituiscono ciascuno un plafond autonomo a disposizione dello stesso utilizzatore, che potrà disporne attraverso modelli F24 distinti.

Nell’ipotesi di tassazione di gruppo, se il consolidante vuole compensare importi superiori al tetto dei 10mila euro, costituiti da crediti Iva maturati dai singoli aderenti alla tassazione di gruppo, per fruire della compensazione è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni Iva dei cedenti, anche se l’importo indicato è inferiore a 10mila euro