De Mattia & Palma Commercialisti - News
la manovra monti (decreto legge 201/2011 noto come decreto salva italia) ha introdotto un meccanismo premiale per le imprese che operano un incremento di patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio ....
l'articolo 10 del decreto legge 201/2011 (decreto salva italia) prevede importanti novita' in tema di studi di settore ed, in particolare, i benefici per i soggetti congrui e coerenti prevedono: - la....
le spa / srl che sono state oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio hanno riacquistato la piena titolarita' dei beni stessi, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 47/e/2011 dell'....
le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione d....
il decreto legge 98/2011 (manovra estiva) ha modificato l’articolo 84 del tuir eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite non oltre il quinto anno dalla ....
con la manovra di ferragosto e' stata prevista la rimodulazione della tassazione delle rendite finanziare. il capital gain (differenza tra il prezzo di vendita delle quote/azioni e il valore di acqui....
con l'approvazione al senato il decreto legge 70/2011 e' stato definitivamente convertito in legge. il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valo....
il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di....
il prossimo 2 maggio scade il termine per la presentazione del modello tr per la richiesta di rimborso e/o compensazione dell'iva risultante a credito nel primo trimestre 2011 (art. 38 bis d....
i contribuenti che hanno omesso l'invio degli elenchi in scadenza il 31/01/2011 possono avvalersi del ravvedimento operoso trasmettendo la comunicazione entro il termine per la dichiarazione....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Accertamento Studi di settore: inidicazioni delle Entrate
Accertamento Studi di settore: inidicazioni delle Entrate - 19/04/2010

L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 14 aprile la Circolare n.19/E/2010 con la quale, recependo le indicazioni di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), fornisce indicazioni importanti agli Uffici periferici circa la gestione dei contenziosi pendenti e i prossimi accertamenti da studi di settore.

Le indicazioni che arrivano con la Circolare n.19/E/2010 mettono in primo piano la centralità del contraddittorio con il contribuente.

In tutte le pronunce della Cassazione viene rilevato che solo dopo l’avvio del contradditorio è possibile legittimare l’accertamento derivante dalla verifica di uno scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori “standard” elaborati dallo studio in relazione all’attività svolta dal dichiarante.

In questa fase preliminare, si sottolinea nelle sentenze di legittimità, “i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”. Tutto ciò, nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo.

Controversie pendenti, la parte del leone al contraddittorio
In caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati” e gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi pendenti. Al contrario, dove si sia cercato il confronto con il contribuente e questo lo abbia rifiutato, si può andare avanti con la pretesa tributaria, sempre che la stessa sia giudicata sostenibile.

Dal contradditorio alla motivazione
L’omessa indicazione delle ragioni per cui non sono stati presi in considerazione gli elementi addotti dal contribuente a prova dell’inapplicabilità dello studio di settore alla propria realtà economica, non inficia la validità della motivazione dell’atto di accertamento, a condizione che le stesse ragioni siano esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e scritte nel relativo verbale consegnato al contribuente. È, infatti, sempre il dialogo a prevalere e a confermare il principio di cooperazione tra le parti stabilito dallo Statuto (legge 212/2000).

Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la motivazione dell’atto di accertamento potrà basarsi solo sull’applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato. La “reticenza” nell’affrontare il confronto con l’Amministrazione è, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
 
L’onere della prova
In sede di contraddittorio, il contribuente può ribaltare le presunzioni semplici avanzate dall’Agenzia attraverso l’applicazione degli studi di settore (o i parametri), utilizzando tutti gli elementi in suo possesso mentre l’Amministrazione finanziaria, è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento.