De Mattia & Palma Commercialisti - News
il regime «in franchigia» dei contribuenti minimi ha ottenuto il via libera da parte del consiglio di europa che autorizza il governo italiano ad introdurre tale misura sino alla «da....
l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto la riduzione del 3% dell’acconto ires ed irap, dovuto, per il periodo d’imposta 2008. al comma 2, &eg....
la congruità dei compensi agli amministratori non è sindacabile da parte degli uffici fiscali. lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza 28595/2008 depositata il 2 dice....
nei bilanci 2008 la nota integrativa dovrà contenere, se presenti, informazioni relative agli "accordi fuori bilancio". gli accordi fuori bilancio possono comprendere operazioni di ....
con il decreto legge 185/08 del 28 novembre scorso si è reso possibile il pagamento dell’iva al momento della riscossione effettiva della fattura (criterio di cassa). questo signifi....
Bonus famiglie - 09/12/2008
e' disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la modulistica per richiedere il bonus per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito. il bonus, il cui ammontare può varia....
Indietro Avanti
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Ravvedimento operoso nel 2011
Ravvedimento operoso nel 2011 - 02/01/2011

A partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso.

In particolare:

- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione (o, quando non e' prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si paghera' il 3,75%, non piu' il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioe' 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
 
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione si passa da un quarto a un terzo;
- acquiescenza da un quarto a un terzo;
- definizione agevolata delle sanzioni da un quarto a un terzo;
- conciliazione giudiziale da un terzo al 40%;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione da un ottavo a un sesto.