De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la materia era già stata rivista con la manovra d'estate dello scorso anno e con il decreto legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del c....
la manovra d'estate (decreto legge 78/2009) ha previsto che i coefficienti di ammortamento dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto della mutata incidenza sui processi produt....
la manovra d'estate varata dal governo (decreto legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: ....
l'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello stato italiano da altr....
l'agenzia delle entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 d.l. 78/2009, c.d. "manovra d'estate 2009") troveranno apopl....
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Ravvedimento operoso nel 2011 - 02/01/2011

A partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso.

In particolare:

- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione (o, quando non e' prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si paghera' il 3,75%, non piu' il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioe' 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
 
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione si passa da un quarto a un terzo;
- acquiescenza da un quarto a un terzo;
- definizione agevolata delle sanzioni da un quarto a un terzo;
- conciliazione giudiziale da un terzo al 40%;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione da un ottavo a un sesto.