De Mattia & Palma Commercialisti - News
il regime «in franchigia» dei contribuenti minimi ha ottenuto il via libera da parte del consiglio di europa che autorizza il governo italiano ad introdurre tale misura sino alla «da....
l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto la riduzione del 3% dell’acconto ires ed irap, dovuto, per il periodo d’imposta 2008. al comma 2, &eg....
la congruità dei compensi agli amministratori non è sindacabile da parte degli uffici fiscali. lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza 28595/2008 depositata il 2 dice....
nei bilanci 2008 la nota integrativa dovrà contenere, se presenti, informazioni relative agli "accordi fuori bilancio". gli accordi fuori bilancio possono comprendere operazioni di ....
con il decreto legge 185/08 del 28 novembre scorso si è reso possibile il pagamento dell’iva al momento della riscossione effettiva della fattura (criterio di cassa). questo signifi....
Bonus famiglie - 09/12/2008
e' disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la modulistica per richiedere il bonus per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito. il bonus, il cui ammontare può varia....
Indietro Avanti
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Avvisi di accertamento esecutivi dal 1 luglio 2011
Avvisi di accertamento esecutivi dal 1 luglio 2011 - 03/01/2011

A partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecutivi, in quanto conterranno l'intimazione al pagamento delle maggiori imposte accertate, degli interessi e delle relative sanzioni entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Decorso inutilmente tale termine l'agente della riscossione procedera' al recupero coattivo delle relative somme.

Se il contribuente decide di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale dovra' comunque provvedere al pagamento a titolo provvisorio del 50% delle maggiori imposte accertate e relativi interessi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, senza attendere la successiva cartella di pagamento.