De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
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Operazioni Intra UE: prova senza DDT - 16/12/2008

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento al caso in cui per il cedente nazionale non risulti possibile procurarsi il documento di trasporto in quanto la spedizione è operata da un vettore incaricato dal cessionario.

L'Ufficio ha chiarito che per provare la cessione dei beni in altro Stato Ue, nel caso in cui l'operatore nazionale non sia in grado di esibire il documento di trasporto perché non ha curato direttamente la spedizione, è valido un qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l'invio intracomunitario.

Nel quesito si fa riferimento a una precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (la n. 345/2007), in cui era stato affermato che, per dimostrare l'effettiva spedizione dei beni, "può costituire idonea prova l'esibizione del documento di trasporto".

Con il documento di prassi n. 477/E del 15 dicembre, l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando che l'esibizione del documento di trasporto citata nella precedente risoluzione è un'indicazione esemplificativa, ma non costituisce l'unica soluzione. Nei casi, infatti, in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, è possibile esibire qualunque documento idoneo a dimostrare l'invio delle merci in altro Stato membro.