De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi 185/2008 all'art. 15 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che n....
i contribuenti che hanno versato per intero gli acconti ires e irap per l'anno 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di 3 punti percentuali de....
i contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, p....
il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'amministrazione finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti....
via ai bandi destinati alla formazione continua e finanziati grazie alla legge 236 del 1993. fino al 15 maggio, tempo limite per presentare le domande, sono a disposizione di imprese e enti di formazi....
a partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non....
IVA per cassa - 29/12/2008
l’iva “per cassa” è stata introdotta dal decreto legge anti-crisi 185/2008; la data fissata dal governo per l’entrata in vigore del sitema è il 1° gennai....
Stampa registri - 28/12/2008
termine per la stampa dei registri l’articolo 1, comma 161, della legge finanziaria 2008, ha modificato il termine entro il quale devono essere stampati i registri fiscali tenuti con sistemi me....
la commissione europea ha elevato da 200.000 euro a 500.000 euro l'ammontare massimo di contributi a fondo perduto che ogni impresa italiana ed europea può ricevere in un triennio, il noto &quo....
Acconto IVA 2008 - 19/12/2008
entro lunedi 29.12.2008 i titolari di partita iva in essere nel 2007 e che risultano ancora attivi nel 2008 dovranno versare l’acconto iva per il  2008. la determinazione dell’....
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Operazioni Intra UE: prova senza DDT - 16/12/2008

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento al caso in cui per il cedente nazionale non risulti possibile procurarsi il documento di trasporto in quanto la spedizione è operata da un vettore incaricato dal cessionario.

L'Ufficio ha chiarito che per provare la cessione dei beni in altro Stato Ue, nel caso in cui l'operatore nazionale non sia in grado di esibire il documento di trasporto perché non ha curato direttamente la spedizione, è valido un qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l'invio intracomunitario.

Nel quesito si fa riferimento a una precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (la n. 345/2007), in cui era stato affermato che, per dimostrare l'effettiva spedizione dei beni, "può costituire idonea prova l'esibizione del documento di trasporto".

Con il documento di prassi n. 477/E del 15 dicembre, l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando che l'esibizione del documento di trasporto citata nella precedente risoluzione è un'indicazione esemplificativa, ma non costituisce l'unica soluzione. Nei casi, infatti, in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, è possibile esibire qualunque documento idoneo a dimostrare l'invio delle merci in altro Stato membro.