De Mattia & Palma Commercialisti - News
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l'articolo 10 del decreto legge 201/2011 (decreto salva italia) prevede importanti novita' in tema di studi di settore ed, in particolare, i benefici per i soggetti congrui e coerenti prevedono: - la....
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le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione d....
il decreto legge 98/2011 (manovra estiva) ha modificato l’articolo 84 del tuir eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite non oltre il quinto anno dalla ....
con la manovra di ferragosto e' stata prevista la rimodulazione della tassazione delle rendite finanziare. il capital gain (differenza tra il prezzo di vendita delle quote/azioni e il valore di acqui....
con l'approvazione al senato il decreto legge 70/2011 e' stato definitivamente convertito in legge. il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valo....
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il prossimo 2 maggio scade il termine per la presentazione del modello tr per la richiesta di rimborso e/o compensazione dell'iva risultante a credito nel primo trimestre 2011 (art. 38 bis d....
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Operazioni Intra UE: prova senza DDT - 16/12/2008

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento al caso in cui per il cedente nazionale non risulti possibile procurarsi il documento di trasporto in quanto la spedizione è operata da un vettore incaricato dal cessionario.

L'Ufficio ha chiarito che per provare la cessione dei beni in altro Stato Ue, nel caso in cui l'operatore nazionale non sia in grado di esibire il documento di trasporto perché non ha curato direttamente la spedizione, è valido un qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l'invio intracomunitario.

Nel quesito si fa riferimento a una precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (la n. 345/2007), in cui era stato affermato che, per dimostrare l'effettiva spedizione dei beni, "può costituire idonea prova l'esibizione del documento di trasporto".

Con il documento di prassi n. 477/E del 15 dicembre, l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando che l'esibizione del documento di trasporto citata nella precedente risoluzione è un'indicazione esemplificativa, ma non costituisce l'unica soluzione. Nei casi, infatti, in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, è possibile esibire qualunque documento idoneo a dimostrare l'invio delle merci in altro Stato membro.