De Mattia & Palma Commercialisti - News
il d.p.c.m. del 24 luglio 2009 in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha prorogato la scadenza per gli adempimenti fiscali del 16 agosto al 20 agosto senza alcuna maggiorazione. la proro....
le imprese che decideranno di aumentare il capitale sociale fino a 500 mila euro potranno beneficiare di uno sgravio fiscale pari al 3%. questo e' quanto prevede l'emendamento al decreto leg....
il maxiemendamento al decreto legge 78/2009 (manovra d'estate 2009) ha previsto l'innalzamento a 15mila euro del limite a partire dal quale le imprese che vorranno utilizzare il credito iva ....
le imprese che intendono valersi dell'agevolazione prevista dalla tremonti ter (detassazione degli investimenti) dovranno determinare gli importi degli acconti d'imposta dovuti per il 2009, il 20....
il decreto legge 78/2009 (la cosiddetta manovra d'estate) varato dal governo prevede la possibilita' per le imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il....
la materia era già stata rivista con la manovra d'estate dello scorso anno e con il decreto legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del c....
la manovra d'estate (decreto legge 78/2009) ha previsto che i coefficienti di ammortamento dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto della mutata incidenza sui processi produt....
la manovra d'estate varata dal governo (decreto legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: ....
l'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello stato italiano da altr....
l'agenzia delle entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 d.l. 78/2009, c.d. "manovra d'estate 2009") troveranno apopl....
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Operazioni Intra UE: prova senza DDT - 16/12/2008

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento al caso in cui per il cedente nazionale non risulti possibile procurarsi il documento di trasporto in quanto la spedizione è operata da un vettore incaricato dal cessionario.

L'Ufficio ha chiarito che per provare la cessione dei beni in altro Stato Ue, nel caso in cui l'operatore nazionale non sia in grado di esibire il documento di trasporto perché non ha curato direttamente la spedizione, è valido un qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l'invio intracomunitario.

Nel quesito si fa riferimento a una precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (la n. 345/2007), in cui era stato affermato che, per dimostrare l'effettiva spedizione dei beni, "può costituire idonea prova l'esibizione del documento di trasporto".

Con il documento di prassi n. 477/E del 15 dicembre, l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando che l'esibizione del documento di trasporto citata nella precedente risoluzione è un'indicazione esemplificativa, ma non costituisce l'unica soluzione. Nei casi, infatti, in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, è possibile esibire qualunque documento idoneo a dimostrare l'invio delle merci in altro Stato membro.