De Mattia & Palma Commercialisti - News
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al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
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l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
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Versamento Iva annuale entro il 16 marzo 2011 - 27/01/2011

Scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione Iva annuale da presentare in forma autonoma o in Unico 2011.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento entro il 16 marzo tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche.

In particolare sono tenuti al versamento dell’IVA annuale i contribuenti trimestrali, ad eccezione dei contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, quali  distributori di carburante ed autotrasportatori, per i quali la scadenza di versamento è 16 febbraio.

Come si versa - differimento e rateizzazione

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 esponendo nella sezione Erario il codice tributo 6099.

L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato e' pari ad euro 10,33.

Il versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato in unica soluzione, oppure in forma rateale fino a un massimo di 9 rate mensili, aggiungendo gli interessi nella misura dello 0,5% ed esponendo nella sezione Erario del Mod. F24 il codice tributo 1668.

Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento puo' essere differito al 16 giugno 2011, scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte derivante da detta dichiarazione, ovvero entro il 16 luglio 2011, maggiorato dello 0,4% a titolo di interessi le somme da versare, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011.