De Mattia & Palma Commercialisti - News
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con la riforma del diritto societario, viene estesa anche alle società a responsabilità limitata la possibilità di finanziarsi mediante i titoli obbligazionari (o, per usare lo st....
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Iva differita - 02/03/2009
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a seguito della abrogazione della tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata, il ruolo di pubblicità del registro delle imprese acquista pieno valore non solta....
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il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008 ha abrogato l'art. 8-bis, co. 4-bis e 6 del d.p.r. 322/1998 relativa alla prese....
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008 ha abrogato l'art. 1, co. 30-32 della finanziaria 2007 (legge 296/2006) che imp....
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Rivalutazione quote societa' non quotate: approvato il dl 70/2011 - 08/07/2011

Con l'approvazione al Senato il decreto legge 70/2011 e' stato definitivamente convertito in legge.

Il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali fissato ora al 30 giugno 2012. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione) per beneficiare della chance di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita.

E' cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore della partecipazione che è ora fissata al 1 luglio 2011.

Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al primo luglio 2011 e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data. Una novità importante, introdotta quest’anno, riguarda chi ha già in precedenza rivalutato una partecipazione (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008 o al primo gennaio 2010). Se c’è stato un nuovo incremento di valore, è possibile rivalutarla ancora, e oggi si può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. Fino all’anno scorso, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza. E’ anche possibile avvalersi operare la rideterminazione del valore della partecipazione al ribasso (se questa ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), senza pagare alcuna imposta.

I soggetti che possono rivalutare le partecipazioni sociali sono:

- persone fisiche che detengono partecipazioni sociali non in regime d'impresa

- societa' semplici

- enti non commerciali

Per rideterminare il costo fiscale della partecipazione e' necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e procedere al versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva che e' pari al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per le partecipazioni non qualificate; tali aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia.

 LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

Per un preventivo e/o per l'incarico di consulenza contattaci: segreteria@studiodemattia.com