De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la materia era già stata rivista con la manovra d'estate dello scorso anno e con il decreto legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del c....
la manovra d'estate (decreto legge 78/2009) ha previsto che i coefficienti di ammortamento dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto della mutata incidenza sui processi produt....
la manovra d'estate varata dal governo (decreto legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: ....
l'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello stato italiano da altr....
l'agenzia delle entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 d.l. 78/2009, c.d. "manovra d'estate 2009") troveranno apopl....
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Rivalutazione quote societa' non quotate: approvato il dl 70/2011 - 08/07/2011

Con l'approvazione al Senato il decreto legge 70/2011 e' stato definitivamente convertito in legge.

Il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali fissato ora al 30 giugno 2012. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione) per beneficiare della chance di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita.

E' cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore della partecipazione che è ora fissata al 1 luglio 2011.

Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al primo luglio 2011 e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data. Una novità importante, introdotta quest’anno, riguarda chi ha già in precedenza rivalutato una partecipazione (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008 o al primo gennaio 2010). Se c’è stato un nuovo incremento di valore, è possibile rivalutarla ancora, e oggi si può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. Fino all’anno scorso, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza. E’ anche possibile avvalersi operare la rideterminazione del valore della partecipazione al ribasso (se questa ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), senza pagare alcuna imposta.

I soggetti che possono rivalutare le partecipazioni sociali sono:

- persone fisiche che detengono partecipazioni sociali non in regime d'impresa

- societa' semplici

- enti non commerciali

Per rideterminare il costo fiscale della partecipazione e' necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e procedere al versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva che e' pari al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per le partecipazioni non qualificate; tali aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia.

 LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

Per un preventivo e/o per l'incarico di consulenza contattaci: segreteria@studiodemattia.com