De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione?
Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione? - 17/11/2011

Le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione della stessa. Essi, per ridurre il carico fiscale derivante dalla realizzazione della plusvalenza da cessione (capital gain), possono optare per:

- l'affrancamento della partecipazione entro il prossimo 31 dicembre 2011

- la rivalutazione della partecipazione entro il 30 giugno 2012

Con la procedura di AFFRANCAMENTO si determina il nuovo valore della partecipazione (non qualificata) al 31/12/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 12,50% calcolata sulla differenza tra il valore rideterminato e il costo fiscalemente riconosciuto.

Invece, con la procedura di RIVALUTAZIONE si determina il nuovo valore della partecipazione al 01/07/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 2% calcolata sul valore rideterminato.

In entrambi i casi e' necessaria la redazione di una perizia di stima eseguita da un esperto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'elenco dei revisori legali.

Assume rilevanza il fatto che se il contribuente sceglie la procedura di AFFRANCAMENTO egli dovra' rideterminare il valore di tutte le partecipazioni possedute mentre se opta per la RIVALUTAZIONE puo' scegliere quale partecipazione rivalutare.

I COSTI DI PERIZIA

In caso di RIVALUTAZIONE se l'incarico di redigere la perizia di stima del patrimonio sociale viene conferito al professionista direttamente dalla societa' il costo della perizia stessa sara' deducibile dalla societa' in 5 quote annuali di pari importo mentre se il committente e' il singolo socio il  costo della perizia incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La norma che regola la procedura di AFFRANCAMENTO, invece, nulla dice circa la deducibilita' dei costi di perizia. 

In estrema sintesi la procedura di AFFRANCAMENTO conviene se il plusvalore e' inferiore o pari al 20% del costo di acquisto della partecipazione; viceversa, se il plusvalore e' superiore al 20% del costo di acquisto della partecipazione conviene optare per la procedura di RIVALUTAZIONE.

 

LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

Per un preventivo e/o per l'incarico di consulenza contattaci: segreteria@studiodemattia.com