De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
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Novita' in materia di concordato preventivo - 10/10/2012

Il decreto sviluppo (D.L. n. 83 del 22.06.2012) di recente convertito in legge (L. n. 134 del 07.08.2012) ha introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare, in particolare prevedendo delle misure per agevolare la gestione delle crisi aziendali attraverso le procedure alternative al fallimento e soprattutto con l’upgrade del concordato preventivo, che il Legislatore ha voluto intendere come strumento per garantire la continuità aziendale e, di conseguenza, conservare il valore dell'azienda in difficoltà.

Lo scopo della rivisitazione e dell’aggiornamento normativo è evidentemente quello di garantire i creditori, assicurare la continuità aziendale e, quindi, l’occupazione per finire all’interesse dell'economia in generale.

Tra gli aspetti più significativi va evidenziato innanzitutto che come in precedenza sono sottratti all'azione revocatoria atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, ma oggi sono esclusi dalla revocatoria fallimentare anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti nella fase precedente, ossia dopo il solo deposito della domanda di ammissione al concordato ex art. 67 c. 3 lett.e L.F.

Altro aspetto nuovo di rilievo riguarda il fatto che ora l'azienda in crisi può depositare in Tribunale una domanda di ammissione al concordato preventivo, insieme agli ultimi tre bilanci, riservandosi di presentare in un momento successivo, nel termine stabilito dal Giudice, solitamente tra 60 e 120 giorni, la vera e propria proposta, il piano e la documentazione ex art. 161 c. 6 L.F.

Vieppiù, nel periodo transitorio in cui l'imprenditore ha chiesto di poter accedere al concordato, depositando il relativo ricorso in Tribunale, ma la procedura non è ancora stata aperta, l'imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti opportuni ma se ci fosse la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione urgenti, l'imprenditore potrà compierli con la preventiva autorizzazione del Tribunale.

Nella fase transitoria eventuali crediti di terzi sorti per effetto delle attività compiute dall'impresa, saranno prededucibili, ossia, in pratica, potranno essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (art. 161 c. 6 e ss L.F.).

Infine, è importante evidenziare la novità riguardante le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso che ora sono inefficaci per i creditori anteriori al concordato il che significa che l'imprenditore da un lato non dovrà necessariamente attendere la preparazione della proposta e del piano di concordato per godere dei vantaggi che derivano dal deposito del ricorso a protezione del patrimonio aziendale (il blocco delle azioni esecutive individuali) e dall'altro potrà depositare la domanda di concordato senza interruzione dell'attività imprenditoriale.

È evidente pertanto l’intento del legislatore di cercare di preservare il valore dell'impresa in crisi, nell'interesse non solo dell'imprenditore ma anche e principalmente di tutti i creditori.