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Novita' in materia di concordato preventivo - 10/10/2012

Il decreto sviluppo (D.L. n. 83 del 22.06.2012) di recente convertito in legge (L. n. 134 del 07.08.2012) ha introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare, in particolare prevedendo delle misure per agevolare la gestione delle crisi aziendali attraverso le procedure alternative al fallimento e soprattutto con l’upgrade del concordato preventivo, che il Legislatore ha voluto intendere come strumento per garantire la continuità aziendale e, di conseguenza, conservare il valore dell'azienda in difficoltà.

Lo scopo della rivisitazione e dell’aggiornamento normativo è evidentemente quello di garantire i creditori, assicurare la continuità aziendale e, quindi, l’occupazione per finire all’interesse dell'economia in generale.

Tra gli aspetti più significativi va evidenziato innanzitutto che come in precedenza sono sottratti all'azione revocatoria atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, ma oggi sono esclusi dalla revocatoria fallimentare anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti nella fase precedente, ossia dopo il solo deposito della domanda di ammissione al concordato ex art. 67 c. 3 lett.e L.F.

Altro aspetto nuovo di rilievo riguarda il fatto che ora l'azienda in crisi può depositare in Tribunale una domanda di ammissione al concordato preventivo, insieme agli ultimi tre bilanci, riservandosi di presentare in un momento successivo, nel termine stabilito dal Giudice, solitamente tra 60 e 120 giorni, la vera e propria proposta, il piano e la documentazione ex art. 161 c. 6 L.F.

Vieppiù, nel periodo transitorio in cui l'imprenditore ha chiesto di poter accedere al concordato, depositando il relativo ricorso in Tribunale, ma la procedura non è ancora stata aperta, l'imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti opportuni ma se ci fosse la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione urgenti, l'imprenditore potrà compierli con la preventiva autorizzazione del Tribunale.

Nella fase transitoria eventuali crediti di terzi sorti per effetto delle attività compiute dall'impresa, saranno prededucibili, ossia, in pratica, potranno essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (art. 161 c. 6 e ss L.F.).

Infine, è importante evidenziare la novità riguardante le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso che ora sono inefficaci per i creditori anteriori al concordato il che significa che l'imprenditore da un lato non dovrà necessariamente attendere la preparazione della proposta e del piano di concordato per godere dei vantaggi che derivano dal deposito del ricorso a protezione del patrimonio aziendale (il blocco delle azioni esecutive individuali) e dall'altro potrà depositare la domanda di concordato senza interruzione dell'attività imprenditoriale.

È evidente pertanto l’intento del legislatore di cercare di preservare il valore dell'impresa in crisi, nell'interesse non solo dell'imprenditore ma anche e principalmente di tutti i creditori.