De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008, ha abrogato l'art, 37, co. 33-37 ter dellalegge finanziaria 2007(legge 296/200....
l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Rivalutazione quote sociali: convenienza del Trust rispetto alla successione - 25/03/2013

La recente Legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riaprendo il termine al 30 giugno 2013.

In particolare, il provvedimento normativo permette ai summenzionati soggetti di rivalutare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 1° gennaio 2013, affrancando (anche solo parzialmente) le plusvalenze conseguite (ex art. 67 TUIR), quando le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2013, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate (che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, ex art. 67, comma 1, lettera c) TUIR) e al 2% per le partecipazioni non qualificate (ex art. 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR).

La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, i quali dovranno asseverare la perizia entro il 30 giugno 2013, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in passato, il decreto offre la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una  eventuale precedente rivalutazione. In questo modo, i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati ,qualora abbiano già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  delle stesse, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dagli atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono computate assumendo il valore rideterminato nella relazione di stima, il quale si sostituisce all’originario costo fiscale.

La circolare n.10/E/2006 ha chiarito, al riguardo, che il valore di perizia “non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione” (ad eccezione del costo sostenuto dal contribuente per la redazione della relazione di stima).

In relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito all’erede di assumere quale costo fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal de cuius, dovendo essere assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione, eventualmente rettificato dall’Ufficio. Attualmente, quindi, in caso di successione il valore affrancato non rileva (infatti, il valore risultante dalla rivalutazione eseguita dal de cuius può essere utilizzato solo con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era abolita, ossia in relazione alle successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006).

Diverso è per le partecipazioni pervenute per donazione (ovvero per un diverso atto atto di liberalità, ad esempio attraverso l’istituzione di un trust), ai sensi dell’art. 68, comma 6, del T.U.I.R., il costo fiscalmente riconosciuto è sempre quello rilevante in capo al donante. Pertanto, se quest’ultimo ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce direttamente al donatario.

 

LO STUDIO DE MATTIA PUO' CURARE LA TUA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE.

 

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