De Mattia & Palma Commercialisti - News
tutti i soggetti passivi iva, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso emergente dalla dichiarazione annuale devono redigere il mod....
il d.lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e con....
a decorrere dal 21.02.1997 (data di entrata in vigore del d.p.r. 695/1996) le imprese indistriali, commerciali e di servizi (relativamente a beni aventi consistenza fisica), in contabilita' ordinaria,....
e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri 27 aprile il decreto del ministero dell'economia che regola il regime dell'iva per cassa, (ossia l'iva viene viene versata con l'f24 solo dopo....
la documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella prodotta con modalita' meccanografiche. l'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione dig....
con l'approvazione della legge n.2 del 28 gennaio 2009 che ha convertito il decreto legge 185/2008 e' stato aggiunto al codice civile l'art 2215-bis relativo alla formazione e tenuta co....
l'agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in societa' costituite da non piu' di sette anni reinvestite entro due ....
l'agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e spiegato la modalita' di fruizione della deduzione irap dalle imposte dirette ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 185/2008. si veda la circolare n. ....
il ministero dell'economia ha emanato il decreto attuativo del regime dell'iva per cassa per la cui completa operativita' bisognera' attendere la pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. i....
la giunta regionale ha approvato il disciplinare per l'attivazione del bando del "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi", sul quale il consiglio regionale dovr&a....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009
Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009 - 29/12/2008

A partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non imprenditori; la disposizione si estende anche alle cessioni, qualificate e non, realizzate da imprese che non applicano l'Ires, vale  dire imprese individuali e società di persone. 

Le maggiori imposte sui capital gain si accompagnano a un'analoga misura prevista per i dividendi su partecipazioni qualificate e sono finalizzate a mantenere inalterato il carico fiscale complessivo della società e del socio a seguito della riduzione dell'Iresal 27,5%. La nuova percentuale si applica alle cessioni (o atti assimilati, come permute o conferimenti in società) realizzate dal 1 gennaio 2009. I contribuenti che stanno concludendo in questi giorni trasferimenti di azioni o quote di società possono utilizzare il più favorevole regime oggi vigente (tassazione sul 40%) stipulando il contratto definitivo di cessione entro mercoledì 31 dicembre 2008. La percentuale ridotta resta valida, per queste cessioni, anche qualora il prezzo sia incassato, in tutto o in parte, negli anni successivi e dunque la tassazione avvenga, in forza del principio di cassa, quando sarà già in vigore il nuovo regime.

La nuova tassazione

Per la cessione di partecipazioni che rappresentano percentuali superiori alle soglie di qualificazione la tassazione del capital gain avviene nel modello Unico, facendo concorrere alla formazione del reddito imponibile una quota parte della plusvalenza realizzata.

Fino al prossimo 31 dicembre, si dovrà assoggettare all'Irpef (con l'aliquota progressiva propria del singolo contribuente) e alle addizionali locali il 40% dell'utile realizzato (differenza tra prezzo incassato e costo fiscale delle partecipazioni). Invece, per gli atti conclusi dal 2009, la tassazione si effettua applicando Irpef e addizionali al 49,72% della plusvalenza.

Nulla cambia per i capital gain non qualificati, cioè per quote non superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale, che scontano, anche nel 2009, l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Start up

I contribuenti che hanno realizzato cessioni di azioni o quote negli ultimi mesi sono in attesa delle istruzioni ministeriali circa il nuovo regime dei capital gain sulle società di recente costituzione, introdotto dal decreto legge 112/ 08 che ha previsto l'esonero da tassazione per le plusvalenze realizzate in società costituite da non più di sette anni, che il contribuente possiede da almeno tre anni.

L'agevolazione è concessa a condizione che, entro due anni dalla vendita, la plusvalenza sia reinvestita in società italiane, costituite da non più di tre anni, che svolgono la medesima attività di quelle cedute. Non è chiaro, tuutavia, se si possa usufruire dell'esenzione già nell'anno della vendita, in base alla semplice intenzione di reinvestire la plusvalenza nel biennio successivo, oppure se si debba attendere il momento del nuovo acquisto, ottenendo il rimborso delle imposte già pagate.