De Mattia & Palma Commercialisti - News
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l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
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il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
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a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
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Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009 - 29/12/2008

A partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non imprenditori; la disposizione si estende anche alle cessioni, qualificate e non, realizzate da imprese che non applicano l'Ires, vale  dire imprese individuali e società di persone. 

Le maggiori imposte sui capital gain si accompagnano a un'analoga misura prevista per i dividendi su partecipazioni qualificate e sono finalizzate a mantenere inalterato il carico fiscale complessivo della società e del socio a seguito della riduzione dell'Iresal 27,5%. La nuova percentuale si applica alle cessioni (o atti assimilati, come permute o conferimenti in società) realizzate dal 1 gennaio 2009. I contribuenti che stanno concludendo in questi giorni trasferimenti di azioni o quote di società possono utilizzare il più favorevole regime oggi vigente (tassazione sul 40%) stipulando il contratto definitivo di cessione entro mercoledì 31 dicembre 2008. La percentuale ridotta resta valida, per queste cessioni, anche qualora il prezzo sia incassato, in tutto o in parte, negli anni successivi e dunque la tassazione avvenga, in forza del principio di cassa, quando sarà già in vigore il nuovo regime.

La nuova tassazione

Per la cessione di partecipazioni che rappresentano percentuali superiori alle soglie di qualificazione la tassazione del capital gain avviene nel modello Unico, facendo concorrere alla formazione del reddito imponibile una quota parte della plusvalenza realizzata.

Fino al prossimo 31 dicembre, si dovrà assoggettare all'Irpef (con l'aliquota progressiva propria del singolo contribuente) e alle addizionali locali il 40% dell'utile realizzato (differenza tra prezzo incassato e costo fiscale delle partecipazioni). Invece, per gli atti conclusi dal 2009, la tassazione si effettua applicando Irpef e addizionali al 49,72% della plusvalenza.

Nulla cambia per i capital gain non qualificati, cioè per quote non superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale, che scontano, anche nel 2009, l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Start up

I contribuenti che hanno realizzato cessioni di azioni o quote negli ultimi mesi sono in attesa delle istruzioni ministeriali circa il nuovo regime dei capital gain sulle società di recente costituzione, introdotto dal decreto legge 112/ 08 che ha previsto l'esonero da tassazione per le plusvalenze realizzate in società costituite da non più di sette anni, che il contribuente possiede da almeno tre anni.

L'agevolazione è concessa a condizione che, entro due anni dalla vendita, la plusvalenza sia reinvestita in società italiane, costituite da non più di tre anni, che svolgono la medesima attività di quelle cedute. Non è chiaro, tuutavia, se si possa usufruire dell'esenzione già nell'anno della vendita, in base alla semplice intenzione di reinvestire la plusvalenza nel biennio successivo, oppure se si debba attendere il momento del nuovo acquisto, ottenendo il rimborso delle imposte già pagate.