De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
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Bonus famiglie: imprese ai nastri di partenza - 05/01/2009

Il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'Amministrazione Finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti che ne faranno richiesta. Entro il 31 gennaio i lavoratori che ritengono di averne diritto possono presentare al proprio datore di lavoro la domanda utilizzando il modello approvato con decreto direttoriale del 5 dicembre scorso. I datori di lavoro, esclusi i datori di lavoro domestico, saranno coinvolti sia per l'erogazione, sia per i successivi adempimenti, in quanto beneficiari della norma sono i lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonchè i pensionati i quali però dovranno formulare la richiesta direttamente all'ente pensionistico.
Nei prossimi giorni i datori potranno ricevere le istanze dei lavoratori che, per indicare i componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo, hanno preso a riferimento il 2007. Nel mese di marzo 2009 saranno invece presentate le domande che prendono a riferimento il 2008 per determinare i due indicatori. In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà porre attenzione alla data di presentazione dell'istanza poiché, in caso di più richieste, è tenuto a evaderle secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il che comporta l'avvertenza, da parte del datore di lavoro, di protocollare o, almeno, annotare la data di presentazione sulla domanda rilasciandone ricevuta al lavoratore per evitare eventuali contestazioni.
Il datore di lavoro privato, infatti, è tenuto all'erogazione del bonus secondo l'ordine di presentazione delle richieste e nel limite del monte ritenute e contributi di febbraio 2009, termine che slitta ad aprile per le domande presentate in marzo.
Il datore di lavoro privato potrà recuperare quanto erogato compensandone l'importo nel modello F24 con quanto dovuto per ritenute e contributi, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. In caso di incapienza del totale delle ritenute e dei contributi disponibili nel mese di erogazione il lavoratore dovrà essere informato, in quanto dovrà riproporre la domanda all'agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di presentazione al datore di lavoro.
Il sostituto d'imposta è tenuto a trasmettere alle Entrate, entro il 30 aprile 2009 (30 giugno 2009 nel caso di richieste ricevute con riferimento all'anno 2008), per via telematica o tramite un intermediario, l'elenco delle richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna di esse.
Il datore, infine, dovrà indicare l'importo erogato nel modello 770 semplificato relativo al 2009, da presentare entro nel 2010.
Nessuna ritenuta dovrà essere operata sulle somme corrisposte ai lavoratori, poiché il bonus è esente da imposte e contributi, e in quanto escluso dal reddito del beneficiario nemmeno rileva ai fini del diritto alle prestazioni. Il bonus può, inoltre, coesistere con la social card riservata ai contribuenti meno abbienti.