De Mattia & Palma Commercialisti - News
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l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Studi di Settore: congrui nell'intervallo di confidenza - 08/01/2009

I contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente “in linea”, dunque congrui e non accertabili in base allo studio di settore di appartenenza.

L’attività di accertamento è rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui al di sotto del livello minimo.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/2008 indica i criteri per l’attività di accertamento basata sugli studi dopo le novità introdotte con la finanziaria 2008. La circolare ribadisce che gli indicatori di normalità economica introdotti dal comma 14 della legge finanziaria per il 2007 hanno natura “sperimentale”, e torna a sottolineare che negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore gli uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati applicando gli indicatori di normalità economica.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria precisa che i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei citati indicatori di normalità economica non hanno una piena capacità di rappresentare adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del contribuente. Per questo motivo, la stima in questione può essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare “sperimentali”. Come stabilito infatti dalla nuova Finanziaria, l’Agenzia ha l’onere di motivare e fornire ulteriori elementi di prova per dimostrare i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica. La stima effettuata mediante gli indicatori non legittima, dunque, l’emissione di atti di accertamento automatici. La stessa regola vale per l’accertamento basato sugli studi di settore.

Più precisamente, la motivazione non dev’essere rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle risultanze degli studi, ma deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio col contribuente, hanno condotto l’ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi.
Inoltre, la circolare puntualizza che i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ai fini dell’azione accertatrice devono considerarsi, in via generale, congrui con le risultanze degli studi di settore. Ciò in quanto i valori rientranti all’interno dell’intervallo hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso correttamente attribuibile a un soggetto che svolge un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.

Si fa presente, infine, che l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare 5/2008 ha di fatto "recepito" l'orientamento di una parte della giurisprudenza (cfr. Sentenza 282 del 17.08.2006 CTP Vicenza).