De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Deducibilita' perdite su crediti
Deducibilita' perdite su crediti - 26/01/2009

La mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, comma 5, del Tuir), a meno che il soggetto debitore non sia sottoposto a procedura concorsuale; in questo caso, lo sconto si applica automaticamente. A ribadirlo è la Risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009 www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb6f74403ee0a3d/risoluzione%2016E%20del%2023%20gen%202009.pdf, rispondendo a una società che vorrebbe dedurre la somma non incassata relativa a una posizione creditoria vantata nei confronti di alcune aziende sanitarie locali.

L'istante sostiene che, vista la difficile situazione economica degli enti in questione, la perdita non potrà essere recuperata dalla società neppure in futuro. Inoltre, precisa che le Asl sono state private dalla Regione di qualsiasi proprietà immobiliare e che i beni sono confluiti in un fondo comune di investimento di tipo chiuso diventando così non ipotecabili e impignorabili.
A sostegno della tesi della certa e definitiva non assolvibilità del debito, nell'interpello si legge che, nei confronti del "debitore più importante", il tribunale ha emesso un'ingiunzione di pagamento a cui ha fatto seguito un atto di precetto e un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso.

I tecnici dell'Agenzia precisano, innanzitutto, che l'applicazione della norma richiede un esame capillare e scrupoloso degli elementi per dimostrare l'effettiva perdita subita dal creditore, prima di legittimarne la deducibilità dal reddito, e che gli argomenti sostenuti dalla società siano insufficienti per fornire una risposta nel senso auspicato.
Secondo l'agenzia delle Entrate, la situazione economica delle aziende sanitarie non sembra escludere la possibilità di regolarizzazione del debito "anche nel breve termine", visto che le stesse non sono sottoposte a procedure concorsuali (fallimento - concordato preventivo - liquidazione coatta - amministrazione straordinaria), eventualità che invece farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale disciplinato dall'articolo 101, qualificando ex lege l'insolvenza "definitiva".
Inoltre, l'infruttuoso pignoramento non può essere elemento certo dell'insolvenza ed è irrilevante che i beni immobili siano "non ipotecabili e impignorabili". In sostanza, l'Agenzia ritiene che la situazione di "illiquidità" denunciata possa essere considerata soltanto "temporanea".

Del tutto arbitrario, infine, viene reputato quanto affermato dalla società a proposito delle Asl che, essendo enti pubblici economici, sarebbero al riparo da eventuali richieste di fallimento. Al riguardo, i tecnici affermano che, anzi, la circostanza non fa che ben sperare nella futura estinzione del debito.