De Mattia & Palma Commercialisti - News
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i contribuenti che hanno versato per intero gli acconti ires e irap per l'anno 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di 3 punti percentuali de....
i contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, p....
il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'amministrazione finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti....
via ai bandi destinati alla formazione continua e finanziati grazie alla legge 236 del 1993. fino al 15 maggio, tempo limite per presentare le domande, sono a disposizione di imprese e enti di formazi....
a partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non....
IVA per cassa - 29/12/2008
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Stampa registri - 28/12/2008
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la commissione europea ha elevato da 200.000 euro a 500.000 euro l'ammontare massimo di contributi a fondo perduto che ogni impresa italiana ed europea può ricevere in un triennio, il noto &quo....
Acconto IVA 2008 - 19/12/2008
entro lunedi 29.12.2008 i titolari di partita iva in essere nel 2007 e che risultano ancora attivi nel 2008 dovranno versare l’acconto iva per il  2008. la determinazione dell’....
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Auto aziendali e IVA - 14/02/2009

La Legge Finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'UE del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'IVA sulle autovetture nella misura del 40%. La Finanziaria 2008, pertanto, modificando l'art. 19-bis 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972, ha stabilito la regola generale per cui l'IVA relativa all'acquisto o importazione, leasing, noleggio e spese di gestione (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego*) sulle autovetture e' detraibile nella misura del 40%, ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio (per i quali permane la detrazione dell'IVA all'80%), i rivenditori di auto (detrazione integrale) e i mezzi ad uso esclusivamente aziendale o professionale. L'utilizzo esclusivo dell'auto da parte dell'impresa o del professionista, tuttavia, deve essere adeguatamente documentato al fine di fornire prova al Fisco dell'esclusivita' dell'utilizzo.

Inoltre e' previsto l'obbligo di assoggettare ad IVA, a valore normale, l'impiego privato dell'auto o della messa a disposizione a titolo gratuito a favore dei dipendenti, ma solo quando sia stata detratta l'IVA al 100% in quanto si era originariamente considerato il veicolo ad uso interamente aziendale.

Ancora, in presenza di addebito di somme al dipendente per l'uso privato delle auto, la base imponibile e' pari al valore normale del servizio che corrisponde all'importo valido ai fini della tassazione Irpef del benefit (30% della Tariffa ACI dei 15.000 Km), al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'IVA compresa in detto importo. Le imprese che fatturano ai propri dipendenti un importo almeno pari al benefit annuo possono operare l'integrale detrazione dell'IVA sugli acquisti.  

I veicoli oggetto della normativa a partire dal 28 giugno 2007 sono:

  • tutti i veicoli stradali a motore, intendendo per tali quelli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera le 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. E' irrilevante la classificazione in sede di immatricolazione (autovettura, autocarro o autoveicolo ad uso promiscuo) in quanto per la classificazione degli autocarri il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 ha introdotto il rapporto potenza/massa**
  • sono esclusi dal regime i motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c. per i quali non vi e' alcuna possibilita' di detrazione dell'IVA, ad eccezione dei rivenditori

* Il transito stradale (i pedaggi) non e' compreso tra le spese per cui e' prevista la detrazione dell'IVA per cui tali spese continuano ad essere oggettivamente indetraibili per qualsiasi autovettura.

** Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 equipara fiscalmente alle autovetture i veicoli che pur immatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0, quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (espressa in Kw) e la portata del veicolo (differenza tra la massa complessiva e la tara), espressa in tonnellata, uguale o superiore a 180.