De Mattia & Palma Commercialisti - News
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le imprese che intendono valersi dell'agevolazione prevista dalla tremonti ter (detassazione degli investimenti) dovranno determinare gli importi degli acconti d'imposta dovuti per il 2009, il 20....
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la materia era già stata rivista con la manovra d'estate dello scorso anno e con il decreto legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del c....
la manovra d'estate (decreto legge 78/2009) ha previsto che i coefficienti di ammortamento dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto della mutata incidenza sui processi produt....
la manovra d'estate varata dal governo (decreto legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: ....
l'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello stato italiano da altr....
l'agenzia delle entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 d.l. 78/2009, c.d. "manovra d'estate 2009") troveranno apopl....
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Auto aziendali e IVA - 14/02/2009

La Legge Finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'UE del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'IVA sulle autovetture nella misura del 40%. La Finanziaria 2008, pertanto, modificando l'art. 19-bis 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972, ha stabilito la regola generale per cui l'IVA relativa all'acquisto o importazione, leasing, noleggio e spese di gestione (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego*) sulle autovetture e' detraibile nella misura del 40%, ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio (per i quali permane la detrazione dell'IVA all'80%), i rivenditori di auto (detrazione integrale) e i mezzi ad uso esclusivamente aziendale o professionale. L'utilizzo esclusivo dell'auto da parte dell'impresa o del professionista, tuttavia, deve essere adeguatamente documentato al fine di fornire prova al Fisco dell'esclusivita' dell'utilizzo.

Inoltre e' previsto l'obbligo di assoggettare ad IVA, a valore normale, l'impiego privato dell'auto o della messa a disposizione a titolo gratuito a favore dei dipendenti, ma solo quando sia stata detratta l'IVA al 100% in quanto si era originariamente considerato il veicolo ad uso interamente aziendale.

Ancora, in presenza di addebito di somme al dipendente per l'uso privato delle auto, la base imponibile e' pari al valore normale del servizio che corrisponde all'importo valido ai fini della tassazione Irpef del benefit (30% della Tariffa ACI dei 15.000 Km), al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'IVA compresa in detto importo. Le imprese che fatturano ai propri dipendenti un importo almeno pari al benefit annuo possono operare l'integrale detrazione dell'IVA sugli acquisti.  

I veicoli oggetto della normativa a partire dal 28 giugno 2007 sono:

  • tutti i veicoli stradali a motore, intendendo per tali quelli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera le 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. E' irrilevante la classificazione in sede di immatricolazione (autovettura, autocarro o autoveicolo ad uso promiscuo) in quanto per la classificazione degli autocarri il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 ha introdotto il rapporto potenza/massa**
  • sono esclusi dal regime i motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c. per i quali non vi e' alcuna possibilita' di detrazione dell'IVA, ad eccezione dei rivenditori

* Il transito stradale (i pedaggi) non e' compreso tra le spese per cui e' prevista la detrazione dell'IVA per cui tali spese continuano ad essere oggettivamente indetraibili per qualsiasi autovettura.

** Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 equipara fiscalmente alle autovetture i veicoli che pur immatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0, quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (espressa in Kw) e la portata del veicolo (differenza tra la massa complessiva e la tara), espressa in tonnellata, uguale o superiore a 180.