De Mattia & Palma Commercialisti - News
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Iva differita - 02/03/2009
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a seguito della abrogazione della tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata, il ruolo di pubblicità del registro delle imprese acquista pieno valore non solta....
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il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008 ha abrogato l'art. 8-bis, co. 4-bis e 6 del d.p.r. 322/1998 relativa alla prese....
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008 ha abrogato l'art. 1, co. 30-32 della finanziaria 2007 (legge 296/2006) che imp....
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Titoli di debito di Srl: profili fiscali - 05/03/2009

La Risoluzione n. 54/E del 04.03.2009 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i titoli di debito emessi dalle Srl vanno trattati, sotto il profilo tributario, al pari delle obbligazioni emesse dalle Spa (e quindi anche dalle Sapa la cui disciplina rinvia alle Spa) e per essi trova, pertanto, applicazione l'art. 44, comma 2, lett. c), n. 2 del TUIR. Tuttavia, precisa la Risoluzione devono ricorrere le seguenti tre condizioni:

1) deve trattarsi di "titoli di massa", ossia emessi in notevole quantita', con carattere di omogeneita' ed in base ad un'unica operazione economica nonche' idonei alla circolazione presso il pubblico;

2) i titoli devono contenere l'obbligazione incondizionata da parte dell'emittente di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici;

3) i titoli non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della societa' emittente o dell'affare (se relativi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) in relazione ai quali sono stati emessi, ne' diritti di controllo sulla societa' emittente.

Qualora ricorrono tali tre condizioni i proventi prodotti dai titoli di debito sono soggetti a ritenuta applicata dall'emittente.

In particolare, se il percettore del provento e' un societa' o un imprenditore individuale la ritenuta e' a titolo d'acconto mentre il percettore e' un soggetto che non agisce in regime d'impresa oppure e' un soggetto non residente la ritenuta e' a titolo d'imposta.

La ritenuta e' del 12,50% se ricorrono due condizioni:

1) il prestito ha scadenza inferiore a 18 mesi

2) il tasso di rendimento effettivo dei titoli non e' superiore, al momento dell'emissione, al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3.

La mancanza anche di una sola di queste due condizioni impone alla societa' emittente di applicare la ritenuta nella misura del 27%.