La Circolare n. 3/E/2009 del 04.02.2009, emanata dall'Agenzia delle Entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il Ministero dei Trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione veicoli provenienti dall'estero.
Il documento chiarisce anzitutto che il rilascio del codice di antifalsificazione che consente agli operatori di commerciali di essere sclusi dall'obbligo di versare anticipatamente l'IVA con il Mod. "F24 auto UE" avviene ad opera della Direzione generale della Motorizzazione (Via Caraci, 36 - 00157 Roma) e non, invece, dai suoi Uffici territoriali.
Il rilascio avviene su esplicita richiesta dell'operatore; in particolare, il codice puo' essere rilasciato esclusivamente alle case costruttrici estere che si identificano come:
a) sedi secondarie, stabilite in Italia e iscritte nel Registro delle imprese;
b) unita' locali, stabilite in Italia e iscritte nel Registro delle imprese, purche' in esse non sia svolta l'attivita' di commercializzazione di veicoli;
c) societa' costituite in Italia (societa' di diritto italiano) regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e controllate attraverso una partecipazione di maggioranza nel capitale.
Si precisa, che per problemi organizzativi legati al rilascio del codice di antifalsificazione ai veicoli muniti di certificato di conformita' emessi fino al 30.06.2009 e' consentita l'immatricolazione a seguito di produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo i modelli allegati alla circolare in commento.