De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi 185/2008 all'art. 15 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che n....
i contribuenti che hanno versato per intero gli acconti ires e irap per l'anno 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di 3 punti percentuali de....
i contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, p....
il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'amministrazione finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti....
via ai bandi destinati alla formazione continua e finanziati grazie alla legge 236 del 1993. fino al 15 maggio, tempo limite per presentare le domande, sono a disposizione di imprese e enti di formazi....
a partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non....
IVA per cassa - 29/12/2008
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Stampa registri - 28/12/2008
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la commissione europea ha elevato da 200.000 euro a 500.000 euro l'ammontare massimo di contributi a fondo perduto che ogni impresa italiana ed europea può ricevere in un triennio, il noto &quo....
Acconto IVA 2008 - 19/12/2008
entro lunedi 29.12.2008 i titolari di partita iva in essere nel 2007 e che risultano ancora attivi nel 2008 dovranno versare l’acconto iva per il  2008. la determinazione dell’....
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Rivalutazione civilistica immobili: riserva libera - 20/03/2009

Il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi) offre la possibilita' alle imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) la possibilita' di rivalutare nel bilancio chiuso al 31.12.2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni immobili merce, che risultano essere iscritti dal bilancio in corso al 31.12.2007.

Le imprese possono optare per una rivalutazione solo civilistica o attribuire ad essa anche valenza fiscale; in tale seconda ipotesi le imprese devono versare un'imposta sostitutiva del 3% (per i beni immobili ammortizzabili) e del 1,5% (per i beni immobili non ammortizzabili). L'imposta deve essere versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi a saldo per il periodo d'imposta 2008 (quindi entro il prossio 16 giugno) o puo' essere rateizzata in tre quote annuali di pari importo con la sola maggiorazione degli interessi al tasso legale.

La scelta circa la rivalutazione ai soli fini civilistici (per esempio per fare emergere il reale valore dei beni immobili iscritti in bilancio, incrementare il patrimonio netto contabile, copertura perdite in formazione, miglioramento degli indici di bilancio ai fini della valutazione del rating per Basilea 2, ecc....) o anche con il riconoscimento dei maggiori valori fiscali (possibilita' di dedurre gli ammortamenti sui maggiori valori a partire dall'esercizio 2013 e di far valere il maggior valore in caso di plusvalenza da cessione a partire dal 2014) non e' di poco conto perche' impatta non solo sulla valutazione del carico fiscale da sostenere oggi a fronte di vantaggi futuri (2013-2014) ma anche sull'effetto fiscale relativo alla Riserva in sospensione d'imposta che si dovra' andare ad iscrivere in bilancio quale contropartita della rivalutazione.

In tal senso e' intervenuta la Circolare n.11/E dell'Agenzia delle Entrate del 19.03.2009 la quale precisa che nel caso in cui la societa' intende effettuare la rivalutazione solo contabile (ai fini civilistici) la riserva che sara' iscritta in bilancio (diminuita delle imposte differite calcolata sui plusvalori fiscalmente non riconosciuti) si considerera' formata da utili soggetti a tassazione ordinaria in capo ai soci come se fosse un dividendo (in caso di societa' di capitali).

In altre parole la rivalutazione solo civilistica non genera l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta bensi' di una riserva liberamente distribuibile ai soci (di societa' di capitali) con assoggettamento a tassazione secondo le regole ordinarie.

La circolare non tratta, invece, il caso della rivalutazione solo civilistica operata dalle societa' di persone. In tal caso si ritiene che la distribuzione della riserva non dovrebbe generare alcuna tassazione in capo ai soci.

La circolare, infine, chiarisce che se la rivalutazione e' compiuta da soggetti in contabilita' semplificata essa e' possibili solo con il versamento dell'imposta sostitutiva (quindi solo con valenza fiscale) non essendoci poi la possibilita' di monitorare nel Mod. Unico le variazioni di patrimonio netto.