De Mattia & Palma Commercialisti - News
la normativa generale in materia di immatricolazione di auto provenienti dall'estero trova un'eccezione nella msua applicazione nel caso in cui l'immatricolazione riguarda un veicolo ue acquistato qua....
prima di affrontare il tema della corretta procedura di immatricolazione di auto provenienti dall'estero e' bene chiarire dapprima il quadro normativo di riferimento e la prassi indicata dall'age....
la risoluzione n. 54/e del 04.03.2009 dell'agenzia delle entrate stabilisce che i titoli di debito emessi dalle srl vanno trattati, sotto il profilo tributario, al pari delle obbligazioni em....
con la riforma del diritto societario, viene estesa anche alle società a responsabilità limitata la possibilità di finanziarsi mediante i titoli obbligazionari (o, per usare lo st....
tassa di vidimazione libri sociali quando si paga: il 16 marzo 2009. sono obbligate al pagamento tutte le societa' di capitali (spa, srl, sapa, societa' consortili a responsabilità lim....
Iva differita - 02/03/2009
l’esigibilità differita disciplinata dall’art. 7, d.l. 185/2008, al comma 1, prevede che essa si applichi nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa....
a seguito della abrogazione della tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata, il ruolo di pubblicità del registro delle imprese acquista pieno valore non solta....
con il d.l. n. 5/2009 (il c.d. "decreto incentivi"), pubblicato in g.u. n. 34/2009, la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per gli anni 2007 e 2008 rel....
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008 ha abrogato l'art. 8-bis, co. 4-bis e 6 del d.p.r. 322/1998 relativa alla prese....
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008 ha abrogato l'art. 1, co. 30-32 della finanziaria 2007 (legge 296/2006) che imp....
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Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni - 22/03/2009

L'Italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la Legge n.20 del 3 marzo 2009 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 marzo 2009.

La Convenzione, che era stata siglata il 25 agosto 1999, sostituisce la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984 (e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763) che, peraltro, continuerà a trovare applicazione fino a quando non sarà attuato lo scambio dei documenti di ratifica, ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Inoltre, nel testo approvato è prevista una clausola di salvaguardia (articolo 28) che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni qualora più favorevoli.

Le principali novità sono:


1) la concessione di un credito d'imposta estero (foreign tax credit) parziale per l'Irap corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia. Viene eliminato in tal modo l'effetto distorsivo dell'indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (articolo 2);

2) e' stata espressamente riconosciuta la natura trasparente delle società di persone americane sul reddito realizzato in Italia (articolo 3);

3) e' stato ampliato, ricomprendendo anche i beni, il novero delle operazioni che non danno luogo in via presuntiva all'attribuzione di utili a una stabile organizzazione registrata o di fatto (PE) (articolo 7);

4) e' assicurata la tassazione nello Stato della fonte, dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione o base fissa, anche se i pagamenti degli stessi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della stessa PE o base fissa (articolo 7);

5) in caso di rettifiche dell'utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale (arm's length), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione (articolo 9);

6) per i dividendi, è prevista una riduzione dell'aliquota di tassazione in uscita dal 10% al 5% in relazione alle partecipazioni comprese tra il 25% e il 50%, un incremento dal 10% al 15% per le partecipazioni comprese tra il 10% e il 25 per cento. Per tutti gli altri casi l'aliquota è rimasta invariata (articolo 10);

7) per quanto riguarda gli interessi, una prima modifica ha interessato la riduzione dell'aliquota massima dal 15% al 10% e l'introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione delle ritenute nello Stato della fonte (articolo 11);

8) per le royalties sono state introdotte due sole aliquote d'imposizione (precedentemente erano 3), quella al 5% sui canoni relativi all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e su quelli relativi ai software e quella dell'8% per i restanti casi (articolo 12);

9) con la nuova Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali saranno imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona li' dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (articolo 14);

10) e' stata innalzata a 20mila $ la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente (articolo 17).