De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi 185/2008 all'art. 15 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che n....
i contribuenti che hanno versato per intero gli acconti ires e irap per l'anno 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di 3 punti percentuali de....
i contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, p....
il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'amministrazione finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti....
via ai bandi destinati alla formazione continua e finanziati grazie alla legge 236 del 1993. fino al 15 maggio, tempo limite per presentare le domande, sono a disposizione di imprese e enti di formazi....
a partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non....
IVA per cassa - 29/12/2008
l’iva “per cassa” è stata introdotta dal decreto legge anti-crisi 185/2008; la data fissata dal governo per l’entrata in vigore del sitema è il 1° gennai....
Stampa registri - 28/12/2008
termine per la stampa dei registri l’articolo 1, comma 161, della legge finanziaria 2008, ha modificato il termine entro il quale devono essere stampati i registri fiscali tenuti con sistemi me....
la commissione europea ha elevato da 200.000 euro a 500.000 euro l'ammontare massimo di contributi a fondo perduto che ogni impresa italiana ed europea può ricevere in un triennio, il noto &quo....
Acconto IVA 2008 - 19/12/2008
entro lunedi 29.12.2008 i titolari di partita iva in essere nel 2007 e che risultano ancora attivi nel 2008 dovranno versare l’acconto iva per il  2008. la determinazione dell’....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni
Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni - 22/03/2009

L'Italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la Legge n.20 del 3 marzo 2009 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 marzo 2009.

La Convenzione, che era stata siglata il 25 agosto 1999, sostituisce la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984 (e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763) che, peraltro, continuerà a trovare applicazione fino a quando non sarà attuato lo scambio dei documenti di ratifica, ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Inoltre, nel testo approvato è prevista una clausola di salvaguardia (articolo 28) che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni qualora più favorevoli.

Le principali novità sono:


1) la concessione di un credito d'imposta estero (foreign tax credit) parziale per l'Irap corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia. Viene eliminato in tal modo l'effetto distorsivo dell'indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (articolo 2);

2) e' stata espressamente riconosciuta la natura trasparente delle società di persone americane sul reddito realizzato in Italia (articolo 3);

3) e' stato ampliato, ricomprendendo anche i beni, il novero delle operazioni che non danno luogo in via presuntiva all'attribuzione di utili a una stabile organizzazione registrata o di fatto (PE) (articolo 7);

4) e' assicurata la tassazione nello Stato della fonte, dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione o base fissa, anche se i pagamenti degli stessi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della stessa PE o base fissa (articolo 7);

5) in caso di rettifiche dell'utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale (arm's length), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione (articolo 9);

6) per i dividendi, è prevista una riduzione dell'aliquota di tassazione in uscita dal 10% al 5% in relazione alle partecipazioni comprese tra il 25% e il 50%, un incremento dal 10% al 15% per le partecipazioni comprese tra il 10% e il 25 per cento. Per tutti gli altri casi l'aliquota è rimasta invariata (articolo 10);

7) per quanto riguarda gli interessi, una prima modifica ha interessato la riduzione dell'aliquota massima dal 15% al 10% e l'introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione delle ritenute nello Stato della fonte (articolo 11);

8) per le royalties sono state introdotte due sole aliquote d'imposizione (precedentemente erano 3), quella al 5% sui canoni relativi all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e su quelli relativi ai software e quella dell'8% per i restanti casi (articolo 12);

9) con la nuova Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali saranno imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona li' dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (articolo 14);

10) e' stata innalzata a 20mila $ la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente (articolo 17).