De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Compensazione credito Iva
Compensazione credito Iva - 16/05/2009

Il D.Lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e contributi vari.

Il credito che i contribuenti utilizzano frequentemente e' il credito IVA, il quale matura per effetto del meccanismo della rivalsa e della detrazione. Il credito IVA puo' essere utilizzato alternativamente:

  • in "compensazione interna ", ossia in detrazione nelle liquidazioni periodiche a partire dalla prima liquidazione dell'anno successivo (gennaio per i contribuenti con liquidazione IVA mensile o marzo per i contribuenti "minori" con liquidazione IVA trimestrale);
  • in "compensazione esterna ", ossia utilizzando il Modello F24 per estinguere i debiti relativi a tributi, contributi e premi;
  • a rimborso nel caso in cui ricorrano i presupposti tassativamente indicati all'art. 30 del Testo IVA (dpr 633/1972).

Compensazione interna 

Per utilizzare il credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione IVA mediante il sistema della "compensazione interna" occorre:

  • riportare nelle singole liquidazioni periodiche l'importo necessario ad estinguere il debito del periodo (mese o trimestre) fino all'azzeramento del debito stesso;
  • riprendere l'importo complessivo del credito IVA annuale nella prima liquidazione IVA.

Compensazione esterna

L'utilizzo del credito IVA annuale mediante il sistema della compensazione esterna avviene attraverso il Modello F24 con il quale si pagano imposte, tasse, contributi e premi.

La compensazione puo' essere eseguita a partire dal primo versamento dell'anno successivo a quello in cui il credito IVA e' maturato e quindi anche prima di aver presentato la dichiarazione IVA in via autonoma o con il Modello Unico; tuttavia, vi e' un limite massimo utilizzabile in compensazione fissato in 516.456,90 €.

Il credito IVA annuale e l'importo delle compensazione effetuate con il modello F24 vanno indicato nel Modello Unico.

Per il Modello Unico 2009 il credito IVA annuale relativo al periodo di imposta 2007 e gli utilizzi in compensazione effettuati nel 2008 vanno indicati rispettivamente al rigo VL8 E VL9 e per somma algebrica determinare l'eccedenza relativa all'anno precedente da indicare al rigo VL26. Tale importo sommato al credito maturato nel corso del periodo di imposta 2008 costituisce il credito IVA annuale 2008 da indicare al rigo VL39.