De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi (d.l. 185/2008) convertito con modifiche dalla legge n. 133 del 06.08.2008 in vigore dal 25.06.2008, ha abrogato l'art, 37, co. 33-37 ter dellalegge finanziaria 2007(legge 296/200....
l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Compensazione credito Iva - 16/05/2009

Il D.Lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e contributi vari.

Il credito che i contribuenti utilizzano frequentemente e' il credito IVA, il quale matura per effetto del meccanismo della rivalsa e della detrazione. Il credito IVA puo' essere utilizzato alternativamente:

  • in "compensazione interna ", ossia in detrazione nelle liquidazioni periodiche a partire dalla prima liquidazione dell'anno successivo (gennaio per i contribuenti con liquidazione IVA mensile o marzo per i contribuenti "minori" con liquidazione IVA trimestrale);
  • in "compensazione esterna ", ossia utilizzando il Modello F24 per estinguere i debiti relativi a tributi, contributi e premi;
  • a rimborso nel caso in cui ricorrano i presupposti tassativamente indicati all'art. 30 del Testo IVA (dpr 633/1972).

Compensazione interna 

Per utilizzare il credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione IVA mediante il sistema della "compensazione interna" occorre:

  • riportare nelle singole liquidazioni periodiche l'importo necessario ad estinguere il debito del periodo (mese o trimestre) fino all'azzeramento del debito stesso;
  • riprendere l'importo complessivo del credito IVA annuale nella prima liquidazione IVA.

Compensazione esterna

L'utilizzo del credito IVA annuale mediante il sistema della compensazione esterna avviene attraverso il Modello F24 con il quale si pagano imposte, tasse, contributi e premi.

La compensazione puo' essere eseguita a partire dal primo versamento dell'anno successivo a quello in cui il credito IVA e' maturato e quindi anche prima di aver presentato la dichiarazione IVA in via autonoma o con il Modello Unico; tuttavia, vi e' un limite massimo utilizzabile in compensazione fissato in 516.456,90 €.

Il credito IVA annuale e l'importo delle compensazione effetuate con il modello F24 vanno indicato nel Modello Unico.

Per il Modello Unico 2009 il credito IVA annuale relativo al periodo di imposta 2007 e gli utilizzi in compensazione effettuati nel 2008 vanno indicati rispettivamente al rigo VL8 E VL9 e per somma algebrica determinare l'eccedenza relativa all'anno precedente da indicare al rigo VL26. Tale importo sommato al credito maturato nel corso del periodo di imposta 2008 costituisce il credito IVA annuale 2008 da indicare al rigo VL39.