De Mattia & Palma Commercialisti - News
il regime «in franchigia» dei contribuenti minimi ha ottenuto il via libera da parte del consiglio di europa che autorizza il governo italiano ad introdurre tale misura sino alla «da....
l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto la riduzione del 3% dell’acconto ires ed irap, dovuto, per il periodo d’imposta 2008. al comma 2, &eg....
la congruità dei compensi agli amministratori non è sindacabile da parte degli uffici fiscali. lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza 28595/2008 depositata il 2 dice....
nei bilanci 2008 la nota integrativa dovrà contenere, se presenti, informazioni relative agli "accordi fuori bilancio". gli accordi fuori bilancio possono comprendere operazioni di ....
con il decreto legge 185/08 del 28 novembre scorso si è reso possibile il pagamento dell’iva al momento della riscossione effettiva della fattura (criterio di cassa). questo signifi....
Bonus famiglie - 09/12/2008
e' disponibile sul sito www.agenziaentrate.it la modulistica per richiedere il bonus per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito. il bonus, il cui ammontare può varia....
Indietro Avanti
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Compensazione credito Iva
Compensazione credito Iva - 16/05/2009

Il D.Lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e contributi vari.

Il credito che i contribuenti utilizzano frequentemente e' il credito IVA, il quale matura per effetto del meccanismo della rivalsa e della detrazione. Il credito IVA puo' essere utilizzato alternativamente:

  • in "compensazione interna ", ossia in detrazione nelle liquidazioni periodiche a partire dalla prima liquidazione dell'anno successivo (gennaio per i contribuenti con liquidazione IVA mensile o marzo per i contribuenti "minori" con liquidazione IVA trimestrale);
  • in "compensazione esterna ", ossia utilizzando il Modello F24 per estinguere i debiti relativi a tributi, contributi e premi;
  • a rimborso nel caso in cui ricorrano i presupposti tassativamente indicati all'art. 30 del Testo IVA (dpr 633/1972).

Compensazione interna 

Per utilizzare il credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione IVA mediante il sistema della "compensazione interna" occorre:

  • riportare nelle singole liquidazioni periodiche l'importo necessario ad estinguere il debito del periodo (mese o trimestre) fino all'azzeramento del debito stesso;
  • riprendere l'importo complessivo del credito IVA annuale nella prima liquidazione IVA.

Compensazione esterna

L'utilizzo del credito IVA annuale mediante il sistema della compensazione esterna avviene attraverso il Modello F24 con il quale si pagano imposte, tasse, contributi e premi.

La compensazione puo' essere eseguita a partire dal primo versamento dell'anno successivo a quello in cui il credito IVA e' maturato e quindi anche prima di aver presentato la dichiarazione IVA in via autonoma o con il Modello Unico; tuttavia, vi e' un limite massimo utilizzabile in compensazione fissato in 516.456,90 €.

Il credito IVA annuale e l'importo delle compensazione effetuate con il modello F24 vanno indicato nel Modello Unico.

Per il Modello Unico 2009 il credito IVA annuale relativo al periodo di imposta 2007 e gli utilizzi in compensazione effettuati nel 2008 vanno indicati rispettivamente al rigo VL8 E VL9 e per somma algebrica determinare l'eccedenza relativa all'anno precedente da indicare al rigo VL26. Tale importo sommato al credito maturato nel corso del periodo di imposta 2008 costituisce il credito IVA annuale 2008 da indicare al rigo VL39.