De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
  con decreto dirigenziale n. 728 del 06 agosto 2009, pubblicato sul burc n. 53 del 31 agosto 2009 la regione campania ha proceduto all’approvazione dell'avviso relativo agli....
e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
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Credito IVA compensato in eccesso - 10/12/2008

L’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi, e le sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta.
Il credito IVA così ripristinato può essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Nella fattispecie, la società contribuente ha effettuato compensazioni orizzontali del credito IVA 2006 con importi a debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, eccedendo il limite massimo ammissibile fissato dalla legge n. 388/2000.
Non è peraltro idonea a sanare la violazione la circostanza che la società abbia versato i contributi INPS e le ritenute fiscali con ravvedimento operoso oggetto dell’erronea compensazione: infatti, il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni ha proceduto automaticamente all’accreditamento degli importi nella contabilità dell’ente beneficiario, contro addebito all’ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in compensazione crediti IVA in misura eccedente.
Pertanto, la successiva ripetizione del versamento degli importi a titolo di contributi previdenziali e di ritenute IRPEF ha:
• da un lato, generato l’emersione in capo all’INPS e all’Erario di una duplicazione del versamento di detti importi (in relazione alla quale resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso);
• dall’altro, non ha comunque consentito la regolarizzazione, ai fini tributari, dell’eccessivo utilizzo del credito IVA.