De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
il decreto legge 185/2008 che il governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso. il ravvedimento operoso pr....
le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
le fatture emesse da una società priva di una struttura organizzativa composta da mezzi e personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate sono considerate false. sul piano fisca....
l’errato utilizzo in compensazione di un credito iva esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza iva utilizzata, magg....
l'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni elementi fiscali inerenti l'affitto d'impresa. secondo la  risoluzione n. 424/2008, in caso di affitto di azienda, i valori fiscal....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Rimborso credito IVA
Rimborso credito IVA - 16/05/2009

Tutti i soggetti passivi IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso emergente dalla dichiarazione annuale devono redigere il modello VR che vale anche come dichiaazione IVA annuale.

Il modello deve essere presentato, in duplice esemplare, direttamente all’Agente della riscossione competente territorialmente a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo (per il credito IVA maturato nel 2008 a partire dal 1° febbraio 2009) e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (relativamente al periodo di imposta 2008 la scadenza e' fissata al 30.09.2009).

La richiesta stessa può essere prodotta anche nell’ipotesi in cui l’eccedenza chiesta a rimborsosuperi l’importo, previsto dalla legge, liquidabile direttamente da parte dell’Agente.

Rientrano in tale limite - fissato, a partire dall’1.01.2001, nell’importo di 516.456,90 € per ciascun anno solare (art. 34 L. 23.12.2000, n. 388) - anche i crediti compensati nel Mod. F24.  Per effetto dell’art. 35, c. 6-ter D.L. 223/2006 il predetto limite annuo è elevato ad 1 milione € nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Regole particolari riguardano le società di comodo che non possono chiedere il rimborso del credito IVA annuale, compreso quello costituito da eccedenze riportate dagli anni precedenti.

CASI IN CUI PUO' ESSERE PRESENTATA ISTANZA DI RIMBORSO

Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 € nei seguenti casi:

  • Cessazione di attivita' (anche per importi < a 2.582,23 €)
  • Minore eccedenza detraibile nel triennio (anche per importi < 2.582,23 €)
  • Aliquota IVA media sugli acquisti superiore a quella sulle operazioni effettuate
  • Operazioni non imponibili (art. 8, 8bis 9 dpr 633/1973) superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
  • Effettuazione di operazioni non soggette all'imposta
  • Esportazioni e operazioni non imponibili compiute da produttori agricoli
  • Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente