De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’articolo 6 del d.l. 185/2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, di dedurre l’irap, nella misura del 10 per cento ....
secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
il d.m. 19.11.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza app....
il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Credito IVA per le societa' non operative - 16/05/2009

L'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della Legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal D.L. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla Legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 01.01.2006 l'eccedenza di credito IVA non potra' essere portata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi quando ricorrono le seguenti due condizioni:

  • la societa' o l'ente risultino non operativi per tre periodi d'imposta consecutivi
  • la societa' o l'ente non operativo non abbiano effettuato in nessuno dei tre periodi d'imposta consecutivi operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per un importo almeno pari a quello risultante dalle percentuali indicate al primo comma della predetta disposizione.

La Circolare n.5/E del 02 febbraio 2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione al riporto/utilizzo del credito IVA non si applica se, nel triennio di riferimento, la societa' o l'ente, pur non avendo superato il test dell'operativita', ha comunque dichiarato un ammontare di operazioni rilvanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che scaturisce applicando le percentuali di cui al comma 1 del citato art. 30. La successiva Circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 ha ulteriormente spiegato che per determinare il totale delle operazioni effettuate ai fini IVA bisogna prendere in considerazione il volume d'affari come determinato dall'art. 20 del Testo IVA (dpr 633/1972).  

Dal momento che il primo anno di applicazione della norma e' il 2006 la prima concreta applicazione si avra' con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2008 (triennio 2006-2008) che evidenziera' l'eccedenza di credito esistente al 31.12.2008 sempreche' la societa' o l'ente:

  • siano risultati non operativi in ciascuno dei tre periodi d'imposta (2006, 2007 e 2008);
  • nel triennio 2006-2008 non abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo superiore a quello dei ricavi presunti scaturenti dal test di operativita'.