De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
l'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'....
il decreto legge 185/2008 che il governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso. il ravvedimento operoso pr....
le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
le fatture emesse da una società priva di una struttura organizzativa composta da mezzi e personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate sono considerate false. sul piano fisca....
l’errato utilizzo in compensazione di un credito iva esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza iva utilizzata, magg....
l'agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni elementi fiscali inerenti l'affitto d'impresa. secondo la  risoluzione n. 424/2008, in caso di affitto di azienda, i valori fiscal....
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Credito IVA per le societa' non operative - 16/05/2009

L'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della Legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal D.L. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla Legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 01.01.2006 l'eccedenza di credito IVA non potra' essere portata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi quando ricorrono le seguenti due condizioni:

  • la societa' o l'ente risultino non operativi per tre periodi d'imposta consecutivi
  • la societa' o l'ente non operativo non abbiano effettuato in nessuno dei tre periodi d'imposta consecutivi operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per un importo almeno pari a quello risultante dalle percentuali indicate al primo comma della predetta disposizione.

La Circolare n.5/E del 02 febbraio 2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione al riporto/utilizzo del credito IVA non si applica se, nel triennio di riferimento, la societa' o l'ente, pur non avendo superato il test dell'operativita', ha comunque dichiarato un ammontare di operazioni rilvanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che scaturisce applicando le percentuali di cui al comma 1 del citato art. 30. La successiva Circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 ha ulteriormente spiegato che per determinare il totale delle operazioni effettuate ai fini IVA bisogna prendere in considerazione il volume d'affari come determinato dall'art. 20 del Testo IVA (dpr 633/1972).  

Dal momento che il primo anno di applicazione della norma e' il 2006 la prima concreta applicazione si avra' con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2008 (triennio 2006-2008) che evidenziera' l'eccedenza di credito esistente al 31.12.2008 sempreche' la societa' o l'ente:

  • siano risultati non operativi in ciascuno dei tre periodi d'imposta (2006, 2007 e 2008);
  • nel triennio 2006-2008 non abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo superiore a quello dei ricavi presunti scaturenti dal test di operativita'.