De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
e' disponibile sul sito internet dell'agenzie delle entrate in versione bilingue (italiano - tedesco) il modello di certificazione dei redditi di lavoro dipendente(cud 2009)accompagnato dalle ist....
la corte di cassazione ha stabilito che il professionista che vuole evitare l'irap non può avere nemmeno un collaboratore di studio. il caso esaminato dai giudici della sezione tributaria della....
l'agenzie delle entrate con la risoluzione n. 477/e del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare ri....
dal 1° gennaio lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. l'inps con la circolare 108/2008 ha spiegato come funzionera' a partire dal 1° gennaio 2009 il cumulo....
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le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con una dichiarazione a proseguire l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni....
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Indebito utilizzo crediti - 16/05/2009

Le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali.

Sanzioni amministrative

L'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Nel caso in cui i crediti inesistenti utilizzati in compensazione siano di importo superiore a 50.000 € per ciascun anno solare si applica la sanzione nella misura massima del 200%.

Tuttavia, al riguardo si precisa che:

  • le nuove sanzioni di carattere generale (ossia per le compensazioni indebite di importo inferiore a 50.000 €) si applicano a decorrere dal 29/11/2008, data di entrata in vigore del D.L. 185/2008
  • la sanzione massima (legata all'indebito utilizzo dei crediti inesistenti in compensazione per importi superiori a 50.000 € per anno solare) si applica per le violazioni commesse a decorrere dal 11/02/2009, data di entrata in vigore della Legge 2/2009. 

La predetta sanzione non si applica in caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso. In tal caso come chiarito dalla Risoluzione n.452/E del 27/11/2008 emanata dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione per omesso versamento di imposte di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo indebitamente compensato corrispondente all'omesso versamento.

La sanzione non si applica neppure nel caso di utilizzo di crediti esistenti da indicare nel Quadro RU del Mod. Unico per importi superiori a 250.000 € (limite previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n.244 del 24.12.2007); anche in tal caso trova applicazione la sanzione per omesso versamento (30% dell'importo compensato in eccedenza).

Sanzioni penali

A decorrere dal 4 luglio 2006 e' stata introdotta nell'ordinamento penale-tributario il reato di indebita compensazione che si applica a tutti i contribuenti che omettono di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti. Per questo reato si applica la pena prevista dall'art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 che recita: "e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti , per un ammontare superiore a 50.000 €, per ciascun periodo d'imposta".

Il reato si concretizza con l'utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 € per ciascun periodo d'imposta.