De Mattia & Palma Commercialisti - News
a partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra: - trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (....
scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazion....
Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009
a partire dalla presentazione del modello unico 2009 la dichiarazione irap e' presentata in via autonoma. il modello irap 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi ....
i contribuenti che si avvalgono della “tremonti ter” di cui all’articolo 5 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli inves....
il mef in questi giorni sta mettendo a punto uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2006/43/ce, modifichera' l'art. 2477 del codice civile. in particolare, piu' che....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 247 del 15/09/2009 ha istituito il codice tributo 6822 utilizzabile dalle imprese di autotrasporto relativo al contributo sotto forma di credito d'imposta....
il comma 3-bis dell'art.12 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volonta....
le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla tremonti-ter, sia dal punto di vista della ....
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e' operativo il credito d'imposta per le imprese del settore trasporti. il credito d’imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78/2009 è fissato nella misura del 38,50....
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Rateizzazione avvisi bonari - 17/05/2009

L'art. 1, comma 144, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzazione.

Per somme dovute a seguito di avviso bonario si intendono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del TUIR (dpr 600/1973); la possibilita' di "pagare a rate" il debito verso il fisco vale per le comunicazioni di irregolarita' (avvisi bonari) relative ai controlli automizzati operati sul Modello Unico 2007 per il periodo di imposta 2006.

Il numero delle rate consentito varia in funzione degli importi da versare all'Erario:

  • per importi superiori a 2.000 € e fino a 5.000 € il numero massimo di rate e' fissato in 6 con cadenza trimestrale;
  • per importi superiori a 5.000,01 € e fino a 50.000 € possono essere versate fino a 20 rate trimestrali;
  • per importi superiori a 50.000, 01 possono essere versate fino a 20 rate trimestrali ma in aggiunta occorre prestare in favore dell'Erario delle garanzie (fidejussione) entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

Per importi inferiori a 5.000 € la rateizzazione va chiesta all'Agenzia delle Entrate, mentre per importi superiori a 5.000 € la rateizzazione non deve essere chiesta ma il contribuente puo' scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarita'.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo calcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di elaborazione dell'avviso bonario (riportata solitamente sulla prima pagina dell'avviso stesso).

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24, indicando nella sezione Erario:

  • il codice tributo 9001 per l'importo del debito tributario rateizzato
  • il codice tributo 9002 per i relativi interessi

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate per facilitare il calcolo degli interessi e delle rate ha messo a disposizione dei contribuenti un software liberamente utilizzabile che genera in automatico gli F24 per il pagamento delle somme dovute alle singole scadenze.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni piene; la cartella esattoriale conseguente non potra' essere oggetto di rateizzazione.