De Mattia & Palma Commercialisti - News
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secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 6, del decreto legge 185/2008, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso irap, a condizione che venga rispettato il termine prev....
il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al codice civile (non applicano gli ias) e che sono soggetti ires (quindi societa' di capitali ed enti commer....
l’agenzia con la circolare n. 3/e del 04.02.2009 ha chiarito alcuni aspetti legati all procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, importati e commercializzat....
la conversione in legge del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) ha previsto l'abrogazione del libro dei soci per le srl. l'abolizione del libro dei soci introduce una serie di semplificazioni a carico d....
quando l'azienda subisce il furto delle scritture delle scritture e non e' in grado di ricostruire le stesse e' passibile di accertamento sulla base delle presunzioni semplici (accertamento indutivo).....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4/e del 07.01.2009 ha stabilito che e' possibile acquisire beni in leasing e fruire delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 271-279 d....
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il ministero istruzione, ricerca e universita' con il d.m. 03.09.2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 12.01.2009 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in ....
la deducibilita' delle spese sostenute in relazione ad imprese residenti nei cosiddetti paradisi fiscali e' stato spiegata dall’agenzia delle entrate con la circolare numero 1/e w....
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Reverse charge in edilizia: sanzioni - 17/05/2009

Al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi:

Emissione di fattura con IVA anziche' con "reverse charge"

In tale ipotesi la sanzione varia in funzione del fatto che il subappaltatore versi la relativa imposta (quindoi l'errore diverrebbe solo formale), oppure, non versi l'IVA indicata in fattura.

Nel primo caso la sanzione e' pari al 3% dell'IVA con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Nel secondo caso (IVA erroneamente indicata in fattura, incassata e non versata all'Erario dal subappaltatore), invece, si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 258 €; in tal caso, l'appaltatore e' solidalmente responsabile non solo per la sanzione ma anche per l'imposta non versata dal subappaltatore.

Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, l'appaltatore che ha ricevuto una fattura irregolare puo':

  • non esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente addebitata dal subappaltatore;
  • emettere un documento integrativo con indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e della relativa imposta, registrando lo stesso sia nel registro delle fatture di acquisto che nel registro delle vendite;
  • liquidare l'imposta nei modi ordinari;
  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente il documento integrativo in duplice esemplare entro trenta giorni dalla registrazione.

Emissione di fattura con "reverse charge" anziche' con IVA

In tal caso, presumendo che l'appaltatore assolva l'IVA sulla fattura ricevuta con inversione contabile, la sanzione e' del 3%con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore intende regolarizzare l'operazione deve:

  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente, entro 30 giorni dalla registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare;
  • versare la relativa imposta a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 9399;
  • esercitare il diritto a detrarre l'IVA.