De Mattia & Palma Commercialisti - News
CUD 2009 - 17/12/2008
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Detassazione utili: la Tremonti ter - 12/07/2009

La Manovra d'Estate varata dal Governo (Decreto Legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: la detassazione degli utili reinvestiti in misura pari al 50% del valore dei beni strumentali acquistati.

La novita' importante rispetto alle precedenti versioni della  norma e' che nella versione varata dal Governo non si ra riferimento al requisito della novita' per cui si dovrebbe intendere che i beni acquistati non devono essere necessariamente nuovi di fabbrica ma consentirebbero l'accesso alla agevolazione anche l'acquisto di beni usati, purchè destinati a permanere durevolemente nel processo produttivo aziendale (beni ammortizzabili).

Sul punto, tuttavia, prima di avviare progetti di investimento, si consiglia di attendere la versione definitiva della legge di conversione del decreto legge 78/2009 o le Circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate in quanto l'intento del Legislatore e' quello di incentivare la domanda dei beni di produzione industriale, intento che sembra contrastare con il silenzio dello stesso Legislatore in merito al requisito della novita' dei beni e di conseguenza fuorviante nell'interpretazione estensiva della norma.

In pratica, la misura consente alle imprese di avere un duplice vantaggio economico:

- il primo attraverso l'ordinario processo di ammortamento del bene

- il secondo attraverso un risparmio fiscale (IRES e IRPEF ma non IRAP) che consiste in una deduzione dal reddito imponibile di una quota pari al 50% del valore dei beni acquistati.

Imprese ammesse al beneficio

Le imprese possono beneficiare di tale agevolazione a prescindere dalla forma giuridica; quindi ditte individuali, societa' di persone, societa' di capitali, cooperative ad eccezione delle imprese in liquidazione, salvo che non intervenga la revoca dello stato di liquidazione e di conseguenza riprenda l'attività imprenditoriale.

Tipolgia di beni agevolabili

La norma pone delle limitazioni alla tipologia di investimenti che consentono di beneficiare dell'agevolazione; infatti, i beni che determinano l'accesso al beneficio sono solo quelli rientranti nella divisione 28 dei codici Ateco 2007.

Rientrano tra i beni agevolati anche quelli di costo inferiore a 516 Euro purche' capitalizzati e strumentali all'attivita' d'impresa.

Entita' dell'agevolazione

Il beneficio fiscale e' dato dalla meta' del valore dei beni ammortizzabili acquistati, eventualemente incrementato dei costi di diretta imputazione necessari alla messa in funzione del bene secondo le regole previste dall'art. 110 TUIR (per esempio costi di trasporto, installazione, montaggio, ecc.).

Sono altresi' da considerare costi di diretta imputazione anche gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni espresse dall'art. 110, comma 1, lett. b) del TUIIR ed esplicitati dalla Circolare 4/E/2002.

I beni non necessariamente devono essere acquistati in diretta proprieta' ma possono essere acquisiti anche mediante contratto di appalto o leasing.

Decorrenza del beneficio

L'agevolazione riguarda gli investimenti posti in essere a partire dal 1 luglio 2009 e realizzati fino al 30 giugno 2010; sebbene gli investimenti siano realizzati a cavallo di due distinti periodi d'imposta, il beneficio si cumula e si computa in deduzione dal reddito imponibile relativo al periodo d'imposta 2010. In pratica il beneficio si avra' solo con la dichiarazione dei redditi del 2010 (UNICO 2011); tuttavia, le imprese che realizzano investimenti agevolabili possono considerare gli stessi e l'agevolazione che ne scaturisce nel calcolo degli acconti per il periodo d'imposta 2010 adottando il cosiddetto metodo previsionale.

Decadenza dal beneficio

L'impresa che beneficia dell'agevolazione non può dismettere il bene acquistato prima del secondo esercizio successivo all'acquisto.

Impatto fiscale

Il beneficio riguarda solo il reddito imponibile assoggettato ad IRPEF ed IRES ma la detassazione non ha effetti sull'imponibile IRAP; in tal caso il beneficio consiste solo nelle maggiori quote di ammortamento imputate a conto economico.