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Ravvedimento operoso - 12/12/2008

Il decreto legge 185/2008 che il Governo ha approvato per contrastare la crisi finanziaria in atto ha, tra l’altro, modificato la disciplina del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse il D.L. 185/2008 ha previsto la riduzione delle sanzioni applicabili.
QUANDO NON SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:
·         la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
·         sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
·         sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
 
ATTI AMMESSI
Ai fini delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:

1. omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva);

2. errori meramente formali: sono tali se:
A)   non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non conforme, ecc.);
B)     non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;
3. errori ed omissioni formali: sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo).;

4. errori sostanziali: sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;

5. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.
 
ALTRE IMPOSTE AMMESSE: il ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio tributi locali quali l'ici).
Il contribuente, il sostituto d’imposta o l’obbligato in solido che siano incorsi in una delle violazioni sopra elencate possono ricorrere al ravvedimento.

Violazioni di cui al n. 1
(omessi o insufficienti versamenti) si dovrà procedere a:

A) versare il tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
- 1/12 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 2,50% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
- 1/10 della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero 3% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;

C) versare gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 2 (errori meramente formali): tali violazioni non sono sanzionabili. Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, ai fini della non punibilità delle violazioni "meramente formali", è l’Ufficio competente che deve valutare in concreto se la violazione ha arrecato o meno pregiudizio all’attività di controllo. Sono ad esempio errori meramente formali l’errata o l’irregolare comunicazione del codice attività (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l’indicazione errata di un codice tributo nell’ambito del Mod. F23 o del Mod. F24 (Circolare 21.1.2002, n. 5/E).
Violazioni di cui al n. 3 (errori ed omissioni formali) si dovrà procedere a:

A) versare l’eventuale tributo dovuto;

B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
- 1/12 della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 2,50% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB: nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i 30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere al versamento della rata; il calcolo degli interessi moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli interessi di dilazione.
- 1/10 della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero 3% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C)
al versamento degli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al n. 4 (errori sostanziali) si dovrà procedere a:

A) versare il tributo o maggior tributo dovuto;

B) 1/10 della sanzione minima edittale prevista per la specifica violazione (ad errori nelle dichiarazioni dei redditi rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, omessa esecuzione delle ritenute o loro versamento da parte del sostituto d’imposta, omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, ecc.);

C) provvedendo alla corretta esecuzione di quanto ha costituito violazione (presentando una dichiarazione o denuncia in luogo di quella infedele, effettuando e/o versando l’eventuale ritenuta omessa, fatturando o registrando quanto omesso, ecc.);
D) versare gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale.
 
Violazioni di cui al n. 5 (omessa o tardiva dichiarazione) sono sanabili dal contribuente:
A) presentando la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni (termine così elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. 506/1999);
B) versando: 1/12 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione e l’eventuale sanzione prevista per l’omesso (in tutto o in parte) versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione ridotta a:
- 1/12 ovvero 2,50% dell’imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta;
- 1/10 ossia il 3% dell’imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
C) pagando le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.
 
RAVVEDIMENTO e COMPENSAZIONE: i debiti risultanti dall’applicazione del ravvedimento operoso possono essere compensati con i crediti risultanti dal periodo d’imposta precedente (con l’eccezione dei crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche); qualora tali crediti risultino dalla dichiarazione annuale precedente (ad esempio dalla dichiarazione annuale Iva) possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta (1° gennaio per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare).
 
SOPPRESSIONE del RAVVEDIMENTO OPEROSO GRATUITO: l’articolo 7 del D.Lgs. 32/2001 ha espressamente abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentiva al contribuente nei casi di omissione o errore formale, di ravvedersi entro 3 mesi dall’omissione o dall’errore senza applicazione di interessi (presentazione entro 3 mesi del Mod. F24 con saldo zero).
 
NUOVI CODICI TRIBUTO: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.2.2002 ha ridotto e razionalizzato i codici tributo per i versamenti tramite il Mod. F24. I nuovi codici devono essere utilizzati a decorrere dall’1.3.2002. Si riportano di seguito i codici tributo previsti per il ravvedimento operoso (da indicare sul modello F24).
 
TRIBUTO
CODICE
Sanzione pecuniaria Irpef
8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
8903
Sanzione pecuniaria Iva
8904
Sanzione pecuniaria Irpeg
8905
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8906
Sanzione pecuniaria Irap (commerciale)
8907
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti
8909
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti
8910
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie  (*)
8911
Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale
8912
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi
8913
Sanzione pecuniaria Ires
8914
Interessi sul ravvedimento - IRPEF -
1989
Interessi sul ravvedimento - IRES -
1990
Interessi sul ravvedimento - IVA -
1991
Interessi sul ravvedimento - IMPOSTE SOSTITUTIVE -
1992
Interessi sul ravvedimento - IRAP -
1993
Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALA REGIONALE -
1994
Interessi sul ravvedimento - ADDIZIONALE COMUNALE -
1995
 
(*) DA UTILIZZARE PER RAVVEDIMENTO INVIO UNICO ENTRO I 90 GIORNI
 
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Modello F 24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie.
All’interno del modello F24:
- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome";
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali"
 
CREDITI d’IMPOSTA UTILIZZATI in COMPENSAZIONE nel MOD. F24 in MISURA SUPERIORE a QUANTO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE (Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 166/E): nell’ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione, con il modello di pagamento F24, crediti d’imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, è necessario:
A)           versare l’importo del credito d’imposta non spettante, maggiorato degli interessi legali, con il modello F24, indicando:
- nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito d’imposta utilizzato in eccesso;
- nella colonna "importi a debito versati" l’importo del credito da restituire;
- nella colonna "anno di riferimento" l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
B) versare la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento con il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva".
Si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il tasso di interesse legale è stato innalzato dal 2,50% al 3%.