De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la società che tramite fornitore italiano invia capi d'abbigliamento alla cliente sammarinese, in base a un contratto estimatorio, realizza un'operazione inquadrabile come esportazione non impo....
la mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, co....
sono disponibili sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per le societa' di persone e gli enti non commerciali, nonche' l'a....
sintesi delle voci approvate. accertamenti (articolo 27). viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'iva. dunqu....
con la nuova direttiva dsr/nc/2009/02 del 14 gennaio equitalia semplifica la procedura di rateazione delle cartelle esattoriali. la direttiva, infatti, alleggerisce la prima rata per chi ha chies....
l’art 6 del decreto “anticrisi” (dl 185/2008) deroga al principio generale di indeducibilità dell’irap, prevedendo la deducibilità dal reddito imponibile della qu....
in sede di conversione del decreto legge 185/2008, è stato introdotto un emendamento governativo riguardante la pubblicità dei trasferimenti di quote di srl e la costituzione del pegno e....
la finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire da quest'anno, la dichiarazione irap non deve essere più presentata all'interno di unico ma trasmessa telematicamente in forma autonoma.  s....
l’italia ha recepito la direttiva 2006/46/ce con il d. lgs. 173 del 3 novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008). il nuovo art. 2435-bis dispone i nuovi limit....
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Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009

A partire dalla presentazione del Modello Unico 2009 la dichiarazione IRAP e' presentata in via autonoma.
Il modello IRAP 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR).
Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, le cui regole di determinazione rimangono invariate, il dato a cui fare riferimento è quello riportato nel rigo IR22 - “Totale imposta” - del modello IRAP 2009.
Detto ciò, ai fini del calcolo dell’acconto IRAP occorre distinguere tra:

  • persone fisiche e società di persone;
  • società di capitali ed enti equiparati;

Se il contribuente è soggetto passivo IRAP è tenuto a versare l’acconto per tale imposta, applicando le medesime regole valide per l’IRPEF, facendo riferimento, come accennato, al rigo IR22.

La riduzione dell’acconto al 79% prevista dal D.L. n.168 del 23/11/09, non si applica ai fini del calcolo dell’acconto IRAP.

Per le società di capitali ed enti equiparati, l’acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l’IRES.
In particolare, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.