De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la società che tramite fornitore italiano invia capi d'abbigliamento alla cliente sammarinese, in base a un contratto estimatorio, realizza un'operazione inquadrabile come esportazione non impo....
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sintesi delle voci approvate. accertamenti (articolo 27). viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'iva. dunqu....
con la nuova direttiva dsr/nc/2009/02 del 14 gennaio equitalia semplifica la procedura di rateazione delle cartelle esattoriali. la direttiva, infatti, alleggerisce la prima rata per chi ha chies....
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in sede di conversione del decreto legge 185/2008, è stato introdotto un emendamento governativo riguardante la pubblicità dei trasferimenti di quote di srl e la costituzione del pegno e....
la finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire da quest'anno, la dichiarazione irap non deve essere più presentata all'interno di unico ma trasmessa telematicamente in forma autonoma.  s....
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Ravvedimento operoso nel 2011 - 02/01/2011

A partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso.

In particolare:

- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione (o, quando non e' prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si paghera' il 3,75%, non piu' il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioe' 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
 
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione si passa da un quarto a un terzo;
- acquiescenza da un quarto a un terzo;
- definizione agevolata delle sanzioni da un quarto a un terzo;
- conciliazione giudiziale da un terzo al 40%;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione da un ottavo a un sesto.